In cosa consiste il procedimento cautelare denominato ATP? Quali sono i presupposti per chiedere al giudice la nomina immediata di un consulente tecnico?
Le infiltrazioni – provenienti dal piano superiore, dalle pareti laterali esterne o perfino dal sottosuolo – possono essere causa di ingenti danni per il proprietario dell’immobile che le patisce. Quando non è possibile risolvere la controversia in maniera bonaria, non resta che rivolgersi all’autorità giudiziaria per chiedere sia il risarcimento che la cessazione della condotta antigiuridica. In questo contesto si pone il seguente quesito: come funziona l’accertamento tecnico preventivo per infiltrazioni?
Come diremo, si tratta di uno strumento processuale che permette di agire con particolare tempestività quando v’è il rischio che le lungaggini del procedimento ordinario possano mettere a repentaglio le ragioni del danneggiato: con l’ATP, infatti, si chiede al giudice la nomina di un consulente che possa verificare di persona lo stato dei luoghi. Ma procediamo per ordine. Come funziona l’accertamento tecnico preventivo? Approfondiamo l’argomento.
Indice
- Che cos’è l’accertamento tecnico preventivo?
- Come funziona l’accertamento tecnico preventivo?
- Come funziona l’accertamento tecnico preventivo per infiltrazioni?
- Cosa succede dopo l’accertamento tecnico preventivo?
Che cos’è l’accertamento tecnico preventivo?
L’accertamento tecnico preventivo (o ATP) è una procedura speciale, avente natura cautelare, finalizzata ad accertare lo stato dei luoghi, la qualità o la condizione delle cose e, eventualmente, le cause e i danni relativi all’oggetto della verifica (art. 696 c.p.c.).
L’accertamento tecnico preventivo rientra tra i procedimenti di istruzione preventiva, per cui è utilizzato quando occorre evitare il pericolo di dispersione degli elementi probatori che potrebbe derivare dal tempo necessario ad introdurre la causa e arrivare alla fase istruttoria della stessa.
In questo senso, dunque, l’accertamento tecnico preventivo è equiparabile all’incidente probatorio del processo penale.
Come funziona l’accertamento tecnico preventivo?
Presupposto dell’accertamento tecnico preventivo è che sussista l’urgenza di verificare, prima del giudizio, «lo stato dei luoghi, la qualità o condizione di cose»; è possibile disporre l’accertamento anche sulla persona dell’istante o sulla controparte, a patto che vi consenta.
L’accertamento può estendersi alle valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica, come tipicamente accade quando la richiesta è fatta per accertare la fonte delle infiltrazioni d’acqua.
Sussistendo questi presupposti, il giudice nomina un consulente tecnico d’ufficio affinché esegua le operazioni di accertamento richieste dal ricorrente, nel contraddittorio tra le parti.
Insomma: l’ATP è una sorta di CTU anticipata, disposta dal giudice prim’ancora di entrare nel merito della controversia, quando sussista l’urgenza di cristallizzare sin da subito lo stato dei luoghi o delle persone al fine di evitare la dispersione delle fonti di prova.
La giurisprudenza (Cass., Sez. Un., n. 3086/2022) ha precisato che il consulente nominato dal giudice, seppure nei limiti dell’incarico affidato e nel rispetto del contraddittorio delle parti, possa accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite, il cui accertamento sia necessario al fine di rispondere ai quesiti posti, a condizione che non si tratti di circostanze che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni salvo, per quanto attiene a queste ultime, che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio.
Le spese dell’accertamento tecnico preventivo, al termine del procedimento, sono poste a carico del richiedente.
Nel successivo giudizio di merito, se l’ATP viene ammesso agli atti della causa, le relative spese anticipate, incluse quelle sostenute per la consulenza tecnica di parte, sono poste a carico della parte soccombente, salva l’ipotesi della compensazione.
Come funziona l’accertamento tecnico preventivo per infiltrazioni?
L’accertamento tecnico preventivo per infiltrazioni può essere chiesto ogni volta che sia indispensabile l’intervento del consulente nominato dal giudice per verificare lo stato dei luoghi e accertare le cause del danno, cioè la provenienza delle perdite d’acqua.
Nel caso di infiltrazioni, dunque, l’accertamento tecnico preventivo può essere richiesto quando occorre che il consulente prenda visione repentinamente delle circostanze di cui il ricorrente si duole, in quanto l’attesa dello svolgimento ordinario del giudizio potrebbe vanificare la successiva azione giudiziaria.
Perché la richiesta di accertamento tecnico preventivo per infiltrazioni sia accolta occorre però fornire prova delle ragioni dell’urgenza previste per il procedimento cautelare; il ricorrente deve quindi dimostrare:
- il rischio che il ritardo nel prendere un provvedimento giudiziario possa arrecare un pregiudizio irreparabile ai diritti di una parte (cosiddetto “periculum in mora”);
- la verosimiglianza o la probabilità dell’esistenza del diritto fatto valere (cosiddetto “fumus boni iuris”).
Solo al ricorrere di queste circostanze il giudice potrà accogliere la richiesta incaricando un consulente tecnico d’ufficio di compiere le necessarie operazioni peritali.
Cosa succede dopo l’accertamento tecnico preventivo?
Effettuato l’accertamento tecnico preventivo, il ricorrente può scegliere di proseguire il giudizio (cosiddetto “merito”) intraprendendo una causa civile ordinaria all’interno della quale potrà avvalersi della consulenza tecnica d’ufficio.
All’esito della relazione tecnica e prima del suo deposito, il consulente tenta la conciliazione tra le parti; se questa avviene, si forma processo verbale della conciliazione al quale il giudice attribuisce con decreto l’efficacia di titolo esecutivo. Ciò comporta che sulla base del processo verbale è possibile procedere ad esecuzione forzata ed iscrivere ipoteca giudiziale.
Se la conciliazione non riesce, le parti possono chiedere in ogni caso di acquisire la relazione tecnica nel successivo giudizio di merito.
In altre parole, se dopo il deposito della relazione di ATP le parti non raggiungono un accordo transattivo, la parte danneggiata può instaurare un giudizio di merito per ottenere la condanna del responsabile al risarcimento del danno. In questa sede, la relazione tecnica eseguita durante l’accertamento preventivo sarà la prova principale su cui fondare la domanda.