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Assegno sociale: via libera anche per chi cede la casa all’ex

August 30, 2026

L’INPS deve pagare l’assegno sociale anche a chi si spoglia dei beni per la separazione. Contano solo i redditi reali, non la colpa del richiedente.

Chi cede i propri immobili all’ex coniuge durante la separazione ha pieno diritto a ricevere l’assegno sociale. L’INPS non può negare il sussidio a causa di una presunta ricchezza passata o potenziale. I giudici stabiliscono una regola chiara e valida per tutti i cittadini in difficoltà economica. La valutazione dello stato di bisogno deve basarsi in via esclusiva sui redditi reali incassati al momento della domanda.

Indice

Quali redditi valuta l’INPS per il sussidio?

La normativa di riferimento (Legge 8 agosto 1995 n. 335, articolo 3, commi 6 e 7) fissa confini molto rigidi per la concessione della prestazione assistenziale. Il requisito economico fondamentale si basa sullo stato di bisogno effettivo del titolare. Questo stato di indigenza si desume dalla totale assenza di redditi o dalla percezione di somme inferiori al limite massimo stabilito dalla legge. La Corte d’Appello di Roma (sentenza 2 aprile 2026 n. 2088) ribadisce una direttiva pacifica. I funzionari previdenziali devono guardare solo al conto corrente attuale. Le risorse patrimoniali del passato, non più a disposizione del cittadino, risultano del tutto irrilevanti. Allo stesso modo, l’Istituto non può negare l’aiuto attraverso il calcolo di redditi meramente potenziali o presunti.

Cedere casa all’ex fa perdere l’assegno?

Molti cittadini si interrogano sulle conseguenze delle scelte patrimoniali legate alla fine di un matrimonio. Il trasferimento di immobili al coniuge in sede di separazione incide in modo pesante sulla ricchezza del soggetto. Tuttavia, questa dismissione non ostacola in alcun modo il riconoscimento dell’assegno sociale. I giudici d’appello, in perfetta linea con le recenti indicazioni della Suprema Corte (Cass. civ., ordinanze n. 33302/2025 e n. 33316/2025), chiariscono un principio di diritto fondamentale. La legge non richiede uno stato di bisogno incolpevole. Se una persona si priva dei propri beni per adempiere agli obblighi di separazione, e cade in povertà, mantiene intatto il diritto al sussidio statale. Il cittadino in rovina non ha nemmeno l’obbligo di chiedere in anticipo i soldi all’ex partner tramite l’assegno di mantenimento per poter accedere al sussidio pubblico.

Un esempio pratico per evitare errori

Immaginiamo un lavoratore autonomo arrivato all’età della pensione senza alcun reddito mensile. Durante un divorzio difficile, l’uomo trasferisce alla ex moglie la proprietà esclusiva di due appartamenti e rinuncia alla riscossione di un affitto per chiudere ogni pendenza economica pregressa. Il pensionato rimane così con zero entrate. L’INPS respinge la sua prima domanda di assegno sociale con una giustificazione chiara: l’uomo ha causato il proprio impoverimento attraverso una scelta personale e volontaria. Grazie alla giurisprudenza in esame, il cittadino vincerà il ricorso in tribunale senza ostacoli. L’Istituto previdenziale ha infatti il divieto assoluto di valutare le cause originarie della povertà. Il giudice ordinerà all’ente di versare l’assegno mensile e tutti i ratei arretrati fin dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.

Quando scatta il rifiuto legittimo dell’ente?

L’ordinamento ammette una sola eccezione capace di bloccare l’erogazione dei soldi pubblici. L’ente previdenziale ha il potere di respingere l’istanza solo alla presenza di un preciso intento fraudolento o elusivo. Il cittadino perde il diritto in caso di condotte finalizzate a simulare in modo artificioso lo stato di bisogno per profittare della pubblica assistenza. Questa prova spetta per intero all’INPS, in base alle normali regole sull’onere della prova (articolo 2697 del Codice civile). I funzionari non possono limitarsi a segnalare la passata proprietà di case o terreni. Essi devono portare in aula prove concrete della truffa. Senza questa dimostrazione certa, le scelte patrimoniali del passato non frenano in alcun modo il pagamento della prestazione.