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Avvocati in monocommittenza: arrivano contratto e tutele

October 4, 2026

Il decreto sulla professione forense regola il lavoro dell’avvocato legato a un solo studio: compenso minimo, rimborsi e fino a 180 giorni di sospensione per malattia o maternità.

L’avvocato che lavora per un solo studio avrà un contratto con regole precise. Lo prevede lo schema di decreto legislativo di riforma della professione forense, approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri venerdì e ora all’esame del Parlamento. Il testo disciplina per la prima volta in modo compiuto la monocommittenza e la collaborazione continuativa: le forme di lavoro di chi esercita senza essere titolare di uno studio. Il contratto andrà provato per iscritto e dovrà indicare durata e compenso, che non potrà scendere sotto i parametri ministeriali. Sono previsti rimborsi spese e, in caso di malattia, maternità, paternità o infortunio, una sospensione del rapporto fino a 180 giorni durante la quale il committente non può recedere. L’esperienza maturata varrà anche per diventare cassazionista e avvocato specialista.

Indice

Perché la riforma regola la monocommittenza?

I numeri li ha dati il ministro della Giustizia Carlo Nordio, dopo il Consiglio dei ministri. Nel 2024 le cancellazioni dagli albi sono state 8.100, 2.400 in più delle nuove iscrizioni. Nel 2025 il divario è cresciuto: 6.900 cancellazioni contro 4.000 iscrizioni. In dieci anni le immatricolazioni ai corsi di laurea in giurisprudenza sono diminuite di quasi il 40%.

Dietro queste cifre c’è una professione che è cambiata. Molti avvocati, soprattutto giovani, non aprono uno studio proprio. Lavorano ogni giorno per un collega o per uno studio associato, con partita Iva, spesso senza alcuna tutela in caso di malattia o gravidanza. Forme di lavoro che un tempo sarebbero state considerate marginali sono diventate la normalità per una parte consistente della categoria.

Il decreto prende atto di questa realtà. Già nella definizione generale delle forme di esercizio, lo schema ammette l’esercizio in monocommittenza, in modo continuativo ed esclusivo, senza vincolo di subordinazione e come prestazione d’opera intellettuale (artt. 2222 e ss. cod. civ.). Ora ne fissa anche il contenuto.

Cosa deve contenere il contratto di monocommittenza?

Il committente può essere un altro avvocato, una rete professionale, una società tra avvocati o un’associazione professionale. Il contratto con cui l’avvocato si lega a uno di questi soggetti deve essere provato per iscritto. Un accordo a voce, una stretta di mano, non basterà a dimostrare le condizioni pattuite.

Lo schema indica gli elementi che il contratto deve prevedere. Tra questi, la durata del rapporto, il compenso e i critericon cui viene determinato. L’avvocato deve sapere fin dall’inizio per quanto tempo è impegnato, quanto guadagna e come si calcola la sua remunerazione, per esempio una cifra fissa mensile oppure una parte fissa più una variabile legata alle pratiche seguite.

Quali spese vanno rimborsate all’avvocato?

L’avvocato in monocommittenza ha diritto al rimborso delle spese sostenute su più fronti. Lo schema ne indica tre. Il primo è la specializzazione, se è il committente a richiederla: lo studio che vuole un collaboratore esperto in diritto tributario deve pagargli il percorso per ottenere il titolo. Il secondo è la polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, che ogni avvocato è obbligato ad avere. Il terzo sono i costi degli incarichi svolti in esecuzione del contratto: trasferte, marche, contributi unificati anticipati.

Un esempio. Un avvocato lavora in esclusiva per uno studio milanese e viene mandato a un’udienza a Bari. Treno, albergo e spese di cancelleria non sono a suo carico: gli vanno rimborsati.

Quanto deve essere pagato l’avvocato monocommittente?

Il compenso deve essere congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione eseguita. E non può essere inferiore ai parametri stabiliti dal ministero della Giustizia, le tabelle che indicano il valore delle singole attività legali.

La regola richiama il principio dell’equo compenso (L. 49/2023), che lo schema di decreto impone in generale per la professione. Per l’avvocato in monocommittenza la soglia dei parametri ha un effetto concreto: uno studio non potrà pagare un collaboratore esclusivo con cifre lontane dal valore del lavoro che svolge.

In cambio, l’avvocato ha un obbligo di riservatezza rafforzato. Deve rispettare il segreto professionale e non può divulgare a terzi, in alcun modo e anche dopo la fine del rapporto, dati e informazioni su atti, pratiche e nomi di cui viene a conoscenza nel lavoro per il committente. Chi lascia uno studio non può portarsi dietro l’elenco dei clienti o le strategie delle cause.

Cosa succede in caso di malattia o maternità?

Oggi l’avvocato che collabora con uno studio e si ammala per un lungo periodo, o resta incinta, rischia di perdere il rapporto. Il committente può semplicemente chiudere la collaborazione. Lo schema di decreto introduce una protezione.

In caso di indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a 180 giorni, dovuta a gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia o infortunio, il committente non può recedere. Il rapporto resta sospeso: l’avvocato non lavora e il committente non deve pagare il corrispettivo. Restano ferme le norme su previdenza e assistenza: l’avvocata in maternità, per esempio, continua a ricevere l’indennità prevista per le libere professioniste dalla propria cassa.

Se l’indisponibilità supera i 180 giorni, il committente può recedere. La tutela, quindi, garantisce il posto per sei mesi circa, non a tempo indeterminato.

Che differenza c’è con la collaborazione continuativa?

Accanto alla monocommittenza, lo schema disciplina la collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). In termini generali è un rapporto di lavoro autonomo in cui il collaboratore coordina la propria attività con quella del committente, ma la organizza da sé (art. 409, n. 3, c.p.c.). L’avvocato può collaborare, senza vincolo di subordinazione, con un altro avvocato, un’associazione professionale, una rete tra avvocati o multidisciplinare, o una società tra avvocati.

Il modello è in larga parte quello della monocommittenza. Valgono le stesse regole sulla sospensione del rapporto, senza possibilità di recesso e senza corrispettivo, nei casi di impossibilità a lavorare per malattia, maternità e le altre cause indicate, entro i 180 giorni.

La differenza principale riguarda i rimborsi. Il collaboratore continuativo ha diritto alla restituzione delle sole spese sostenute per incarichi legati al rapporto e svolti su espressa richiesta e autorizzazione preventiva del committente. Specializzazione e polizza assicurativa restano a suo carico. La monocommittenza, che è esclusiva, offre quindi più tutele economiche.

A cosa serve questa esperienza per la carriera?

L’ultimo punto riguarda il percorso professionale. Il lavoro svolto in monocommittenza o in collaborazione continuativa conterà come esperienza a tutti gli effetti.

Potrà essere fatto valere per l’ammissione al corso per l’iscrizione all’albo speciale per le giurisdizioni superiori, quello dei cosiddetti cassazionisti, abilitati a difendere davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori. Varrà per acquisire e mantenere il titolo di avvocato specialista. E potrà essere usato per l’iscrizione in ogni altro elenco o alboper cui è richiesta una precedente esperienza professionale. Anni passati a lavorare per lo studio di un altro, finora spesso invisibili nel curriculum formale, diventano titoli spendibili.