L’ARAN chiarisce che il dipendente pubblico chiamato a lavorare eccezionalmente la domenica ha diritto a 24 ore consecutive di riposo compensativo, ma deve recuperare solo le ore effettivamente lavorate, non l’intera giornata.
Un dipendente di un ente locale viene chiamato a lavorare di domenica, in via eccezionale. Sa che avrà diritto a un riposo compensativo e a una maggiorazione della retribuzione. Ma come funziona esattamente il meccanismo? Ha diritto a un giorno intero libero a prescindere da quante ore ha lavorato? O deve recuperare le ore non prestate durante il riposo compensativo?
Chi lavora di domenica in via eccezionale ha diritto a un giorno intero di riposo? L’ARAN — l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni — risponde con l’Orientamento ID 37473 del 4 giugno 2026: sì, il riposo compensativo deve essere di almeno 24 ore consecutive. Ma questo non significa che il lavoratore sia esentato dal recuperare le ore non lavorate durante quel giorno: deve recuperare la differenza tra le ore che avrebbe dovuto lavorare nel giorno di riposo compensativo e quelle effettivamente prestate la domenica.
Indice
- La norma: l’art. 26 del CCNL Funzioni locali 2022-2024
- Come si calcola il debito orario da recuperare
- Perché l’interpretazione alternativa non funziona
- Il caso inverso: quando si lavora più ore di quelle dovute nel giorno di recupero
- Il quadro normativo di riferimento
- Il punto pratico per dipendenti e amministrazioni
La norma: l’art. 26 del CCNL Funzioni locali 2022-2024
Il contratto collettivo nazionale delle Funzioni locali per il periodo 2022-2024 ha riscritto le regole per il lavoro nel giorno di riposo settimanale, riprendendo l’impianto precedente e aggiungendo una clausola nuova.
Restano invariate le regole già note: chi lavora di domenica ha diritto a una maggiorazione del 50% della retribuzione per le ore prestate e a un riposo compensativo da effettuare nei quindici giorni successivi, e comunque entro due mesi.
La novità è l’obbligo che il riposo compensativo sia di almeno 24 ore consecutive. Questa clausola non era presente nel contratto precedente ed è stata introdotta per dare piena attuazione all’art. 9, comma 1, del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, che impone il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive — normalmente la domenica — da sommarsi alle 11 ore di riposo giornaliero. L’obiettivo è garantire il recupero psicofisico del lavoratore attraverso un’astensione dal lavoro di almeno un giorno intero.
Come si calcola il debito orario da recuperare
Il punto che ha generato incertezza interpretativa riguarda il calcolo del debito orario: cosa deve recuperare il lavoratore nelle settimane successive, tenuto conto che il giorno di riposo compensativo lo ha esonerato dalla prestazione lavorativa?
L’ARAN chiarisce che il debito orario da recuperare è la differenza tra le ore che il lavoratore avrebbe dovuto prestare nel giorno in cui gode del riposo compensativo e le ore effettivamente lavorate la domenica.
Un esempio concreto chiarisce il meccanismo. Un dipendente lavora un’ora di domenica. Nel giorno in cui viene collocato il riposo compensativo avrebbe dovuto lavorare nove ore. Il debito orario da recuperare è otto ore: la differenza tra le nove dovute e l’una già lavorata domenica. Quelle otto ore devono essere recuperate in accordo con il datore di lavoro.
Il lavoratore ha quindi diritto a 24 ore consecutive di riposo, ma non a un “regalo” di ore lavorate non prestate: recupera solo la differenza.
Perché l’interpretazione alternativa non funziona
La dottrina aveva proposto una lettura diversa, che avrebbe portato a non considerare alcun debito orario: il riposo compensativo di 24 ore sarebbe coinciso con l’intera giornata lavorativa, senza obbligo di recuperare le ore rimanenti.
Nell’esempio precedente, questo avrebbe significato che il lavoratore — che aveva prestato un’ora di domenica — avrebbe ottenuto un beneficio di nove ore (l’intera giornata del riposo compensativo) senza dover recuperare nulla.
L’ARAN respinge questa interpretazione perché altera in modo ingiustificato il rapporto sinallagmatico del contratto di lavoro: a fronte di un’ora prestata si riconoscerebbe al dipendente un vantaggio di nove ore non giustificato dal testo contrattuale. Questa lettura comporterebbe un danno all’amministrazione e un onere non previsto dalle parti che hanno negoziato il contratto.
Il caso inverso: quando si lavora più ore di quelle dovute nel giorno di recupero
Il meccanismo funziona anche nell’altra direzione, con una soluzione più semplice. Se il dipendente ha lavorato di domenica più ore di quante ne avrebbe dovute prestare nel giorno in cui usufruisce del riposo compensativo, la differenza positiva viene riconosciuta in un altro momento.
Esempio: il dipendente lavora sette ore di domenica. Il giorno di riposo compensativo prevede sei ore lavorative. Il dipendente gode delle 24 ore consecutive di riposo e ha ancora un’ora a credito — la differenza tra sette e sei — che potrà essere goduta in un momento successivo concordato con il datore di lavoro.
Il quadro normativo di riferimento
La nuova clausola sulle 24 ore consecutive di riposo non è una novità assoluta nel panorama normativo: è l’adeguamento contrattuale a quanto già previsto dalla legge. L’art. 9 del d.lgs. 66/2003 — che recepisce la Direttiva europea sull’orario di lavoro — impone il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, normalmente coincidente con la domenica, sommato alle 11 ore di riposo giornaliero.
Il contratto collettivo del 2022-2024 ha reso esplicita questa garanzia nella disciplina del lavoro domenicale eccezionale, armonizzando le regole contrattuali con il quadro normativo nazionale ed europeo già vigente.
Il punto pratico per dipendenti e amministrazioni
Per il dipendente chiamato a lavorare di domenica in via eccezionale, il sistema funziona così: riceve la maggiorazione del 50% per le ore prestate, ha diritto a 24 ore consecutive di riposo compensativo entro i termini previsti dal contratto, e deve recuperare la differenza tra le ore dovute nel giorno di riposo compensativo e quelle già lavorate domenica.
Per le amministrazioni, il meccanismo garantisce che il ricorso al lavoro domenicale eccezionale non produca effetti distorsivi sull’orario settimanale complessivo: il debito orario viene calcolato in modo da preservare l’equilibrio tra prestazione e corrispettivo, senza né penalizzare il lavoratore né creare oneri non previsti per l’ente.