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Contratto troppo costoso: quando posso chiedere la risoluzione?

August 13, 2026

Costi imprevisti nel contratto: scopri quando chiedere la risoluzione per eccessiva onerosità e come funziona l’offerta di riduzione ad equità.

Nel mondo degli affari e dei rapporti giuridici, il contratto è considerato “legge tra le parti”. Una volta firmato, l’accordo crea un vincolo solido che non dovrebbe essere spezzato. Tuttavia, la vita reale è imprevedibile. Possono accadere eventi esterni che sconvolgono totalmente l’equilibrio economico che avevamo previsto inizialmente, rendendo l’impegno preso incredibilmente pesante per uno dei contraenti. La legge, consapevole di queste dinamiche, prevede un rimedio specifico per le “patologie” che colpiscono l’accordo durante la sua vita. Stiamo parlando della risoluzione, che può avvenire per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o, come vedremo in questo articolo, per “eccessiva onerosità”. Di qui il problema lega: in caso di contratto troppo costoso, quando posso chiedere la risoluzione? Questa è la domanda che sorge spontanea quando ci si trova di fronte a rincari improvvisi o eventi straordinari. Analizzeremo nel dettaglio come funziona questo istituto (artt. 1467-1469 c.c.), quali sono le condizioni per attivarlo e come si distingue dai rischi normali che ogni contratto comporta. Capiremo insieme quando è possibile sciogliersi dal vincolo e quando, invece, l’altra parte può offrire di modificare le condizioni per salvare l’accordo.

Indice

Quando il contratto soffre di una “patologia funzionale”?

Gli esperti definiscono la risoluzione come una patologia funzionale del contratto. Questo significa che l’accordo nasce valido e sano, ma la sua esecuzione viene compromessa da un evento successivo, che può dipendere o meno dalla volontà delle parti.

Il codice civile prevede tre strade diverse per sciogliere il vincolo in questi casi:

Il nostro approfondimento si concentra su quest’ultima ipotesi: lo scioglimento del vincolo dovuto a cause verificatesi dopo la firma che creano uno squilibrio tra le prestazioni.

In quali contratti si può verificare l’eccessiva onerosità?

Non tutti i contratti possono essere risolti per questo motivo. Se l’accordo si esaurisce in un istante, il problema non si pone. La questione diventa rilevante nei contratti di durata, ovvero quelli che prevedono un’esecuzione continuata, periodica o differita nel tempo.

In questo contesto temporale esteso, possono sopravvenire avvenimenti che, pur non rendendo impossibile la prestazione, la rendono molto più complicata o costosa rispetto a quanto previsto all’inizio.

Qui si scontrano due interessi opposti:

Il rimedio della risoluzione serve proprio a bilanciare questi interessi e a distribuire il rischio in modo equo.

Quali caratteristiche devono avere gli eventi imprevisti?

Per poter chiedere al giudice la risoluzione, non basta un semplice aumento dei costi. L’articolo 1467, comma 1, del codice civile richiede che la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili.

La giurisprudenza ha chiarito che deve trattarsi di un evento estraneo al regolamento contrattuale che altera la proporzione originaria tra le prestazioni.

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. 11.6.2014, n. 13224; Cass. 19.10.2006, n. 22396), servono due requisiti precisi:

Il carattere della straordinarietà è oggettivo e si misura in base a frequenza e intensità (dati statistici). Il carattere dell’imprevedibilità è soggettivo e riguarda la capacità di conoscenza umana.

Attenzione: non basta che venga meno un vantaggio sperato. Serve un vero aggravio patrimoniale che alteri il rapporto di valore tra dare e avere (Cass. 16.3.1981, n. 1465).

Come si propone la domanda di risoluzione in tribunale?

La richiesta di sciogliere il contratto per eccessiva onerosità non è una semplice difesa da usare se qualcuno ci fa causa. La giurisprudenza ha precisato che si tratta di una vera e propria domanda giudiziale (Cass. 7.11.2017, n. 26363).

Questo significa che la parte colpita dall’aumento dei costi deve attivarsi per chiedere una sentenza costitutiva che elimini il vincolo contrattuale.

È possibile modificare il contratto invece di scioglierlo?

Esiste un meccanismo per salvare l’accordo. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto (art. 1467, comma 3, c.c.).

È fondamentale capire chi può fare cosa:

Chi subisce il rincaro non può pretendere che l’altro accetti condizioni diverse: o si risolve, o l’altro offre una modifica equa.

Un’eccezione vale per i contratti unilaterali (con obbligazioni a carico di una sola parte): qui l’obbligato può chiedere direttamente una riduzione della prestazione o una modifica delle modalità per ricondurla ad equità (art. 1468 c.c.).

Qual è il ruolo del rischio o “alea” nel contratto?

Ogni affare comporta un margine di rischio. Il codice civile stabilisce che la sopravvenuta onerosità deve superare la normale alea del contratto (art. 1467, comma 2, c.c.).

Bisogna distinguere due situazioni: