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Dal forfettario al semplificato: come si tassano gli incassi?

October 11, 2026

Un artigiano esce dal regime forfettario all’inizio del 2026, ma alcune fatture emesse nel 2025 gli vengono pagate solo nell’anno nuovo. Quegli incassi non godono più dell’imposta sostitutiva: si tassano con l’Irpef ordinaria. Per l’Iva, invece, non cambia nulla.

Il passaggio dal regime forfettario alla contabilità ordinaria o semplificata è uno dei momenti più delicati nella vita fiscale di un piccolo imprenditore o professionista. Le regole cambiano da un anno all’altro, e le operazioni a cavallo tra i due regimi rischiano di essere tassate due volte o di non essere tassate affatto. Il caso più frequente riguarda le fatture emesse nell’ultimo anno di forfettario e incassate nel primo anno del nuovo regime. Di qui la domanda: come si tassano le fatture emesse in regime forfettario e incassate dopo il passaggio al regime semplificato? Poiché entrambi i regimi seguono il principio di cassa, quegli importi si tassano nell’anno in cui vengono incassati, cioè nel primo anno di regime semplificato. Concorrono quindi al reddito d’impresa determinato in modo analitico e sono soggetti all’Irpef ordinaria con le aliquote progressive, e non all’imposta sostitutiva del forfettario. Vanno indicati nel quadro RG della dichiarazione, insieme agli altri ricavi dell’anno. Per l’Iva, invece, nulla cambia: le fatture emesse senza imposta durante il forfettario restano tali. Qui di seguito ci occuperemo di spiegare come funzionano i due regimi, come si coordinano e come si compila la dichiarazione.

Indice

Come funzionano il regime forfettario e quello semplificato?

Il regime forfettario, disciplinato dalla legge n. 190 del 2014, è riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo con ricavi o compensi entro una determinata soglia. Il reddito non si calcola sottraendo i costi effettivi dai ricavi, ma applicando ai ricavi incassati un coefficiente di redditività stabilito per ciascuna attività. Su quel reddito si paga un’imposta sostitutiva dell’Irpef, con un’aliquota molto più bassa di quella ordinaria. I contribuenti forfettari, inoltre, non applicano l’Iva sulle proprie fatture e non la detraggono sugli acquisti.

Il regime semplificato, previsto dall’articolo 66 del Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), si applica alle imprese individuali e alle società di persone che non superano determinate soglie di ricavi. Il reddito d’impresa si determina in modo analitico, sottraendo dai ricavi i costi effettivamente sostenuti, ed è soggetto all’Irpef con le aliquote progressive per scaglioni. Il contribuente in regime semplificato applica l’Iva secondo le regole ordinarie.

Perché il passaggio tra i due regimi crea problemi?

Entrambi i regimi sono improntati al principio di cassa: i ricavi si tassano nell’anno in cui vengono incassati, e non in quello in cui viene emessa la fattura. Il passaggio richiede quindi di coordinare i due sistemi, per evitare che lo stesso ricavo venga tassato due volte, o che sfugga del tutto alla tassazione.

Come si tassano le fatture del 2025 incassate nel 2026?

Il caso esaminato riguarda un imprenditore individuale in regime forfettario che ha emesso alcune fatture nel 2025 e le ha incassate nel 2026, anno in cui è passato al regime semplificato.

La norma di riferimento è l’articolo 1, comma 72, della legge n. 190 del 2014, secondo cui i ricavi che non hanno concorso a formare il reddito durante il regime forfettario, perché non ancora incassati, assumono rilevanza nel periodo d’imposta successivo, cioè in quello in cui vengono effettivamente incassati.

Poiché nel 2026 il contribuente opera in regime semplificato, quelle somme perdono la qualifica di reddito soggetto a imposta sostitutiva. Concorrono interamente alla formazione del reddito d’impresa determinato in modo analitico, e sono soggette all’Irpef con le aliquote progressive. Il contribuente non può tassarle con l’aliquota agevolata del forfettario solo perché la fattura risale al periodo in cui applicava quel regime.

Dove si indicano gli incassi nella dichiarazione dei redditi?

Nel modello Redditi delle persone fisiche, gli incassi delle fatture emesse nel 2025 e riscosse nel 2026 vanno indicati nel quadro RG, dedicato al reddito d’impresa in regime semplificato, al rigo RG2, riservato ai ricavi, sommandoli agli altri ricavi incassati nel corso del 2026. Non vanno indicati nel quadro LM, che riguarda il regime forfettario, né nella dichiarazione relativa al 2025.

Perché conviene preparare un prospetto separato?

È opportuno che il contribuente predisponga un prospetto extracontabile, cioè un elenco separato rispetto alle scritture contabili ordinarie, che riepiloghi le fatture emesse durante il regime forfettario e incassate dopo il passaggio, con le date di emissione e di incasso e gli importi. Il prospetto serve a monitorare questi componenti a cavallo tra i due anni e a giustificare la loro corretta collocazione temporale in caso di controllo, come raccomandato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/E del 2017.

Cosa accade per l’Iva?

Ai fini dell’Iva, l’operazione non subisce alcuna variazione. Secondo l’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, se la fattura viene emessa prima del pagamento, l’operazione si considera effettuataalla data di emissione della fattura, limitatamente all’importo fatturato.

Nel 2025 il contribuente operava in regime forfettario, che comporta l’esonero dall’applicazione dell’Iva: la fattura è stata quindi emessa correttamente senza addebitare l’imposta al cliente. L’incasso nel 2026, quando il contribuente applica ormai l’Iva ordinaria, non comporta l’obbligo di integrare la fattura con l’imposta, né di emettere note di variazione: l’operazione resta definitivamente fuori dal campo di applicazione dell’Iva. Il passaggio al regime ordinario dell’Iva comporta però altri adempimenti, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio del nuovo anno.

Un elettricista in regime forfettario emette a dicembre 2025 una fattura di 5.000 euro, senza Iva, per un impianto realizzato per un cliente, che gliela paga a febbraio 2026. Dal 1° gennaio 2026 l’elettricista è passato al regime semplificato. I 5.000 euro non entrano nel reddito forfettario del 2025, perché non sono stati incassati in quell’anno. Entrano invece nei ricavi del 2026, indicati al rigo RG2, e sono tassati con l’Irpef ordinaria insieme agli altri ricavi dell’anno, al netto dei costi deducibili. L’elettricista non deve emettere alcuna integrazione Iva né chiedere l’imposta al cliente, e annota l’operazione nel proprio prospetto delle fatture a cavallo tra i due regimi.