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Eluana Englaro, l’ultima sentenza della Cassazione e il ricorso giudicato inammissibile: “L’ex direttore generale della sanità lombarda Lucchina doveva risarcire”
I giudici concessero di interrompere l’alimentazione che teneva in vita la giovane, ma la famiglia fu costretta a portarla in Friuli: la Regione dovette versarle 174mila euro. Carlo Lucchina, scomparso nel 2024, “non collaborò”

Eluana Englaro morì nel 2009 a 38 anni, da 17 era in stato vegetativo

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Milano, 19 luglio 2026 – Anche l’ultimo ricorso è stato bocciato. Inammissibile. A proseguire la battaglia giudiziaria, ora persa definitivamente in Cassazione, non è stato Carlo Lucchina, scomparso il 24 dicembre 2024, bensì la vedova ed erede Letizia Giovanna Massara. Rappresentata dagli avvocati Roberto Invernizzi e Piermassimo Chirulli, ha impugnato la sentenza della Sezione d’appello della Corte dei Conti, che il 3 giugno 2024 ha condannato l’ex plenipotenziario della Sanità lombarda e braccio destro del governatore Roberto Formigoni a ripagare i 174.453,88 euro versati dalla Regione alla famiglia di Eluana Englaro per non aver eseguito le decisioni della magistratura e per aver di fatto costretto papà Beppino a portare la figlia in una clinica friulana per interrompere il trattamento artificiale che per 17 anni l’ha tenuta in vita in stato vegetativo.

Carlo Lucchina è deceduto nel dicembre del 2024 a 75 anni
La sentenza del 2008
Come ripercorso nelle motivazioni del verdetto della Suprema Corte, il 9 luglio 2008 la Corte d’Appello di Milano autorizzò lo stop all’idratazione e all’alimentazione dell’allora trentottenne, ma il 3 settembre Lucchina, in qualità di capo della direzione generale Sanità del Pirellone, “disattese l’istanza avanzata dal tutore della persona in stato vegetativo volta a ottenere l’indicazione del servizio sanitario regionale presso cui procedere all’esecuzione del decreto citato e ad autorizzare l’interruzione del trattamento di sostegno vitale”.

I giudici della Corte di Cassazione, gli "ermellini"
Il verdetto del Tar nel 2009
Il 26 gennaio 2009, il Tar, sollecitato da papà Englaro, annullò l’atto, “ordinando all’amministrazione di conformarsi alla pronuncia con l’indicazione della struttura sanitaria dotata dei requisiti confacenti all’intervento richiesto e alle prestazioni strumentali all’esercizio della libertà costituzionale di rifiutare le cure”. Qualche giorno dopo, i vertici della residenza assistenziale “La Quiete” di Udine si resero disponibili a ospitare Eluana per l’esecuzione delle sentenze; e la notte del 3 febbraio la paziente lasciò in ambulanza la casa di cura Talamoni di Lecco per essere trasferita in Friuli. Ne seguì una durissima polemica politica, alimentata pure da un decreto-legge approvato a tempo di record dal governo Berlusconi e respinto dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per gravi dubbi di incostituzionalità. Alle 20.10 del 9 febbraio 2009, fu dichiarato il decesso di Eluana.

Eluana Englaro ha vissuto per 15 anni in coma in condizione di stato vegetativo
La battaglia di papà Beppe
Il padre non si è fermato, ottenendo nel 2017 dal Consiglio di Stato il risarcimento di danni per 174mila euro. Cifra che successivamente è stata contestata a Lucchina, condannato in appello dopo l’assoluzione in primo grado da parte della Corte dei conti della Lombardia: i giudici hanno ravvisato nel suo atteggiamento “una reiterata omissione” gravemente colposa dell’obbligo di “mettere a disposizione la doverosa collaborazione all’esecuzione” dei provvedimenti di Corte d’Appello e Tar. Dopo la morte di Lucchina, è stata la vedova a proseguire la causa, sostenendo che i magistrati contabili abbiano erroneamente attribuito “a provvedimenti giurisdizionali sub iudice, in quanto oggetto di impugnazione, il medesimo effetto di vincolo prodotto dalla legge nei confronti dei pubblici funzionari”. Detto altrimenti: “In mancanza di una norma di legge cui la condotta del Lucchina avrebbe dovuto conformarsi, non è possibile configurare una colpa grave dell’incolpato”.
La tesi rigettata
Di conseguenza, la linea difensiva, “il giudice contabile avrebbe creato una norma, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli competeva”. Una tesi non condivisa dalla Cassazione: “La Corte dei conti non ha affatto creato una nuova disposizione normativa, limitandosi piuttosto a ravvisare una responsabilità per danno erariale nella condotta di un dirigente pubblico che si è sottratto all’attuazione di provvedimenti giurisdizionali dotati, quantomeno, di forza esecutiva”. Caso chiuso.
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