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Ex Ilva, la contromossa dell’azienda: ricorso contro lo stop dell'area a caldo e richiesta di sospensiva

August 17, 2026

Ilva in amministrazione straordinaria gioca d’anticipo e cerca di bloccare lo stop dell’area a caldo del siderurgico di Taranto che, in base al decreto della Corte d’Appello di Milano, avverrà entro fine ottobre. Motivo: l’inquinamento causato dalle polveri sottili e dall’amianto presente negli altiforni, che per i giudici costituisce pericolo per la salute. Per tentare di centrare l’obiettivo, Ilva in as ricorre a due mosse: un ricorso straordinario in Corte di Cassazione contro il decreto di fermata e un’istanza di sospensiva del decreto rivolta alla stessa Corte. Il ricorso è stato già presentato in Cassazione, l’istanza lo sarà. Evidente che la carta che la società proprietaria degli impianti vuole giocare con più immediatezza, è quella della sospensiva, poiché non è preventivabile quando la Suprema Corte si esprimerà sul ricorso. Anzi, potrebbe pronunciarsi a fermata già avvenuta. Invece chiedendo la sospensiva, si punta a fare prima. Anche perché il ricorso non ferma l’esecutività del decreto. Tant’è che i 90 giorni fissati dalla Corte per arrivare alla fermata dell’area a caldo stanno già decorrendo, adesso sono meno di 80, e AdI - anche se non si vedono ancora le ripercussioni - le primissime manovre preparatorie dello stop le ha già messe in cantiere.

Anche Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria sta lavorando sullo stesso schema: ricorso in Cassazione e istanza alla Corte d’Appello. Atti che dovrebbero essere pronti verso la fine del mese. Ora è da vedere se AdI in as produrrà comunque atti autonomi e aggiuntivi, oppure si aggregherà a quelli di Ilva in as.

Il ricorso di quest’ultima è contro il gruppo di cittadini tarantini che hanno promosso il giudizio contro l’azienda chiedendone lo stop al Tribunale di Milano - giudizio approdato anche alla Corte di Giustizia Europea e poi in Corte d’Appello -, Regione Puglia, Gruppo di intervento giuridico e Codacons, nonché nei confronti di Acciaierie d’Italia spa, Acciaierie d’Italia holding, Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano e Procura generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione. Quattordici sono i motivi alla base del ricorso alla Suprema Corte.

Nei primi due motivi del ricorso, si censura il decreto sulla fermata dell’area a caldo “per aver la Corte d’Appello delibato una domanda e conosciuto di una controversia riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo”, mentre “con il secondo motivo si censura il decreto per aver la Corte d’Appello emesso statuizioni rientranti nelle attribuzioni e nella competenza della Pubblica Amministrazione. Segnatamente, anziché rimettere all’Amministrazione competente ogni determinazione in ordine al perimetro dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata nel 2025 e all’individuazione delle prescrizioni e/o raccomandazioni necessarie a minimizzare l’impatto ambientale, la Corte d’Appello - si sostiene - si è sostituita alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento di riesame dell’Aia 2025 e ha preteso di stabilire direttamente il contenuto che l’autorizzazione dovrà recare”.

Da parte di Ilva in as si contesta poi il decreto dei giudici di Milano “avendo la Corte d’Appello disposto la disapplicazione dell’Aia 2025 in assenza dei relativi presupposti” e “avendo la Corte d’Appello disposto la disapplicazione del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 278/2023 e dell’antecedente parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale in assenza dei relativi presupposti”. Inoltre nel ricorso alla Suprema Corte si afferma che Ilva in as “si riserva di presentare, in sostanziale contestualità con il ricorso, istanza per la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato”. Istanza di sospensione di cui sarà destinataria la stessa Corte d’Appello.

Per gli avvocati di Ilva in as - Giuseppe Lombardi, Marco Annoni, Lazare-David Vittone Tassinari, Raffaele Cassano e Alberto Villa -, “il rapporto tra prescrizioni istruttorie e successivo aggiornamento non costituisce una proroga delle misure ambientali, bensì il meccanismo attraverso il quale il legislatore assicura che l’autorizzazione segua l’evoluzione delle conoscenze tecniche, delle prestazioni dell’impianto e delle migliori tecniche disponibili. Sotto questo profilo, la decisione impugnata (nell’ipotesi in cui si ritenga che essa abbia confermato sul punto quella del Tribunale) finisce per attribuire all’Aia una natura opposta a quella ricavabile dall’art. 29-sexies e dalla giurisprudenza costituzionale”. Cioè, si esplicita, “titolo suscettibile di progressivo adeguamento sulla base dei dati e degli studi acquisiti nel corso del suo esercizio, ma provvedimento che dovrebbe fissare sin dall’origine e in via definitiva ogni futuro intervento, anche quando la necessità, la fattibilità o le modalità tecniche di quest’ultimo debbano essere ancora accertate”.

E ancora, nel ricorso alla Suprema Corte di Ilva in as si afferma che non “può sostenersi che la disciplina degli studi di fattibilità determini un indebito sacrificio delle esigenze di protezione ambientale nelle more del loro svolgimento. Infatti, come Ilva aveva dedotto nel reclamo, le prescrizioni oggetto di disapplicazione non costituiscono condizioni ancora mancanti per rendere conforme l’esercizio dello stabilimento ai parametri normativi e alle Bat applicabili. In altri termini, il quadro autorizzativo dell’Aia 2025 - si afferma nel ricorso in Cassazione - è già immediatamente efficace e impone al gestore il rispetto delle prescrizioni e dei valori limite in esso stabiliti, mentre gli studi e gli ulteriori approfondimenti intervengono su tale quadro allo scopo di valutarne un possibile ulteriore miglioramento”.