Quando l’art. 1956 cc libera il garante se il creditore concede prestiti al debitore in crisi senza autorizzazione.
Spesso chi firma una garanzia per un familiare o un’azienda teme di rimanere incastrato per sempre in debiti che crescono fuori controllo. La legge però non lascia il cittadino indifeso contro le banche che agiscono con imprudenza. Esiste infatti una norma specifica, l’articolo 1956 del codice civile, che serve a proteggere chi ha firmato una fideiussione per debiti non ancora nati. Se ti stai chiedendo in caso di fideiussione, quando il garante non paga i nuovi debiti, sappi che la risposta risiede nel comportamento del creditore. Se la banca continua a prestare soldi a chi è già in difficoltà economica, senza avvisare chi garantisce, commette una violazione dei doveri di buona fede. In questo articolo vedremo come la giurisprudenza ha rafforzato questa tutela, impedendo che i rischi di scelte azzardate ricadano sulle spalle del garante ignaro e chiarendo chi deve portare le prove in tribunale.
Indice
- Chi deve provare la scorrettezza della banca?
- Scontare un assegno vale come nuovo credito?
- Cosa succede se il conto corrente va in rosso?
- È valida la rinuncia preventiva a questa tutela?
Chi deve provare la scorrettezza della banca?
Quando un fideiussore contesta di dover pagare un debito nato dopo la sua firma, la questione centrale diventa capire chi deve dimostrare cosa. Secondo la legge, il garante per un’obbligazione futura è liberato se il creditore ha fatto credito al terzo pur sapendo che le sue condizioni economiche erano peggiorate. La Cassazione ha chiarito un punto fondamentale: non è il garante a dover provare tutto, ma spetta alla banca (o al creditore) dimostrare di aver agito correttamente.
Grava infatti sul creditore l’onere probatorio di aver adempiuto al proprio obbligo di protezione verso il garante. Se la banca ha concesso credito sapendo del peggioramento patrimoniale del debitore, deve provare di aver ottenuto una speciale autorizzazione da parte del fideiussore (Cass., sez. III, ord. 13 dicembre 2019 n. 32774). Se la banca non riesce a dimostrare di aver informato il garante e di aver ricevuto il suo via libera specifico, perde la garanzia. Questo perché il creditore deve agire con la diligenza tipica della sua professione e non può scaricare il rischio delle sue scelte imprudenti su un garante non informato.
Scontare un assegno vale come nuovo credito?
La protezione dell’articolo 1956 del codice civile non vale solo per i prestiti classici, ma si estende a diverse operazioni bancarie. Un esempio concreto riguarda lo sconto di assegno. Immaginiamo che una banca anticipi dei soldi a un cliente su un assegno che poi risulta scoperto.
I giudici hanno stabilito che anche questa operazione rientra nel concetto di “far credito”. Se la banca anticipa denaro a un cliente che non ha fondi sufficienti sul conto (difetto di provvista), sta di fatto aumentando l’esposizione di rischio del debitore e, di conseguenza, del suo garante (Cass., sez. I, ord. 31 ottobre 2018 n. 27932). Se questa operazione viene fatta quando il cliente è già in difficoltà, senza dirlo al fideiussore, quest’ultimo può chiedere di essere liberato dall’obbligo di rimborsare quella somma.
Cosa succede se il conto corrente va in rosso?
Nei rapporti di lunga durata, come l’apertura di credito in conto corrente, la situazione economica del debitore può cambiare nel tempo. Se durante il rapporto si verifica un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore (ad esempio, un’azienda che inizia ad accumulare perdite ingenti), la banca ha il dovere di intervenire.
L’istituto di credito possiede strumenti di autotutela che gli permettono di interrompere il rapporto e bloccare l’erogazione di nuovo denaro. Secondo i giudici, la banca è tenuta a usare questi strumenti per tutelare anche l’interesse del fideiussore inconsapevole. Se la banca continua a far usare il fido a un cliente ormai insolvente, violando i doveri di buona fede e correttezza, perde il diritto di rifarsi sul garante (Cass., sez. I, sent. 22 ottobre 2010 n. 21730). L’unica eccezione si ha se il garante, informato della situazione critica, manifesta espressamente la volontà di mantenere ferma la garanzia.
È valida la rinuncia preventiva a questa tutela?
Un aspetto molto importante da conoscere riguarda la possibilità di rinunciare a questi diritti. In passato, le banche inserivano nei contratti delle clausole in cui il garante dichiarava di rinunciare alla tutela dell’articolo 1956 del codice civile. Oggi, però, la legge è molto chiara:
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non è valida la rinuncia preventiva del fideiussore ad avvalersi della liberazione;
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qualsiasi patto contrario è nullo e non ha effetti giuridici (art. 1956 c.c.).
Questo significa che, anche se hai firmato un contratto che dice il contrario, quella clausola non ha valore. La richiesta di autorizzazione per concedere nuovo credito a un soggetto in crisi deve essere fatta volta per volta, in modo specifico e trasparente, e non può essere aggirata con una firma generica messa all’inizio del rapporto.