Per contribuenti, famiglie, professionisti e imprese settembre segna il ritorno alla piena operatività di una parte delle attività fiscali che nel mese di agosto hanno subito una sospensione. La cosiddetta tregua estiva non cancella gli obblighi tributari e non determina una sospensione generale dei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria. Si tratta, più precisamente, di un periodo nel quale la legge limita o sospende l’invio di determinate comunicazioni e, per alcune tipologie di atti, ferma il decorso dei termini a disposizione del contribuente.
La distinzione è importante perché il calendario non riparte tutto nello stesso momento. Per quanto riguarda le notifiche, il mese di agosto ha previsto uno stop dell’attività ordinaria di riscossione, con eccezioni per gli atti urgenti e indifferibili. Dal mese di settembre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può quindi tornare alla normale attività di notifica delle cartelle di pagamento, degli avvisi di intimazione e degli altri atti di propria competenza. L'Agenzia aveva precisato che la sospensione di agosto non corrispondeva a una cancellazione o a un rinvio generalizzato dei debiti, ma a una pausa delle notifiche, salvo le situazioni nelle quali non era possibile attendere.
Il 5 settembre assume invece un significato particolare per un'altra categoria di comunicazioni. È infatti la data dalla quale riprende il conteggio dei termini che erano rimasti sospesi durante il periodo compreso tra il 1° agosto e il 4 settembre. La conseguenza riguarda soprattutto chi aveva ricevuto un atto prima della pausa e si trovava ancora all'interno del termine previsto per rispondere, pagare o regolarizzare la propria posizione. Non si tratta, dunque, di una nuova scadenza uguale per tutti, ma della ripresa di un termine già iniziato.
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