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Formazione obbligatoria docenti: diritto/dovere e finalità

September 5, 2026

La formazione dei docenti in servizio, oltre a essere regolata dalla Legge 107 del 2015, ha trovato una più incisiva affermazione nel CCNL 2019/2021. L’art. 36 la definisce infatti una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale e per sostenere gli obiettivi di cambiamento della scuola.

La formazione viene inoltre considerata un diritto/dovere del docente. La sua finalità riguarda non soltanto la piena realizzazione e lo sviluppo della professionalità, ma anche il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa).

 

Formazione obbligatoria docenti, qual è il monte ore

Nonostante la formazione dei docenti abbia carattere strutturale e permanente, nessuna disposizione legislativa o contrattuale stabilisce un monte ore annuale valido in generale.

Esistono, tuttavia, alcune attività formative specifiche che rientrano nell’obbligatorietà e per le quali è previsto un preciso numero di ore.

Tra queste rientra la formazione sulla sicurezza sul lavoro, prevista dal D.Lgs. 81/2008, che prevede 12 ore iniziali e 6 ore di aggiornamento ogni cinque anni.

Un altro caso riguarda la formazione dei docenti neoassunti, per i quali è previsto un percorso obbligatorio di 50 ore nel primo anno di servizio, quale requisito essenziale per la conferma in ruolo.

 

Quando si svolge la formazione dei docenti

La formazione obbligatoria dei docenti deve essere svolta principalmente durante l’orario di servizio ed è parte integrante delle attività funzionali all’insegnamento. La scelta dei corsi può essere libera, purché rientri nelle attività deliberate dal Collegio dei docenti e sia coerente con il PTOF.

Secondo l’art. 36 del CCNL 2019/2021, per evitare oneri di sostituzione del personale assente, i corsi organizzati dall’Amministrazione centrale o periferica o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma, durante l’orario di servizio e comunque fuori dall’orario di insegnamento.

Il personale che partecipa alle attività formative è considerato in servizio a tutti gli effetti.

Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione comporta inoltre il rimborso delle spese di viaggio.

 

40+40 ore, quando rientra la formazione

Secondo l’art. 44 del CCNL 2019/2021, le prime 40 ore delle attività funzionali all’insegnamento sono destinate alle attività del Collegio dei docenti.

Le altre 40 ore riguardano invece i consigli di classe, interclasse e intersezione e i gruppi per l’inclusione.

Soltanto le ore residue possono essere utilizzate per la formazione, purché le attività siano programmate dal Collegio dei docenti e previste dal PTOF.

La collocazione della formazione deve quindi essere valutata tenendo conto delle ore già impegnate nelle altre attività funzionali all’insegnamento.

 

Quando la formazione deve essere retribuita

Le ore di formazione che eccedono le 40+40 ore previste per le attività funzionali all’insegnamento devono essere retribuite.

I compensi, anche in forma forfettaria, vengono stabiliti attraverso la contrattazione integrativa.

Le relative risorse sono poste a carico del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.

 

Diritto all’esonero per i corsi di formazione

Il personale docente ha diritto a cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per partecipare a iniziative di formazione con esonero dal servizio e con sostituzione secondo la normativa vigente sulle supplenze brevi nei diversi gradi scolastici.

Con le stesse modalità e sempre nel limite di cinque giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali e artistiche, a titolo di formazione, anche gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.