La pubblicazione non autorizzata di una fotografia online è un illecito permanente. Il termine quinquennale di prescrizione per il risarcimento non decorre dalla pubblicazione ma dalla scoperta da parte del titolare dei diritti. Il danno risarcibile è limitato ai cinque anni precedenti all’azione.
Una società scopre che una propria fotografia è stata pubblicata su un sito web senza autorizzazione. La foto è lì da anni. Il titolare dei diritti si chiede se può ancora agire in giudizio, o se i termini sono scaduti perché la pubblicazione risale a molto tempo fa.
La domanda che fotografi, agenzie fotografiche e titolari di diritti d’autore si pongono in questi casi è da quando decorra il termine per chiedere il risarcimento dei danni per una foto usata online senza permesso: la risposta del Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1276 del 27 gennaio scorso, è che il termine quinquennale di prescrizione non decorre dal momento della prima pubblicazione, ma da quando il titolare dei diritti ha avuto effettiva conoscenza dell’utilizzo non autorizzato. Il mantenimento online della foto senza autorizzazione è un illecito permanente: finché la foto è lì, l’illecito continua. Ma il danno risarcibile è comunque limitato ai cinque anni precedenti all’azione giudiziaria.
Indice
- Il caso: una foto del Ponte Vecchio e un sito portoghese
- Le condizioni per la tutela della fotografia semplice
- L’illecito permanente e le regole sulla prescrizione
- Il limite del danno risarcibile: non oltre cinque anni
- La regola pratica
Il caso: una foto del Ponte Vecchio e un sito portoghese
La vicenda riguarda una società portoghese titolare dei diritti d’autore su una fotografia semplice avente come soggetto il Ponte Vecchio di Firenze. La foto era stata utilizzata da una controparte sul proprio sito internet senza autorizzazione. La società aveva contestato l’illecito con una diffida inviata meno di cinque anni prima dell’inizio del procedimento giudiziario.
Il Tribunale di Roma ha riconosciuto le pretese della società portoghese, chiarendo due principi importanti: le condizioni necessarie per proteggere una fotografia semplice, e le regole sulla prescrizione applicabili all’illecito permanente.
Le condizioni per la tutela della fotografia semplice
Non tutte le fotografie godono automaticamente della stessa protezione. Per le fotografie cosiddette semplici — quelle prive del carattere creativo richiesto per le opere dell’ingegno — l’art. 90 della legge sul diritto d’autore impone che gli esemplari riportino determinate informazioni: il nome del fotografo, la data e il luogo dello scatto. Se queste indicazioni mancano, la riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti compensi, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore. Questo principio è stato confermato anche dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 5635 del 2024.
Nel caso esaminato, la società portoghese ha dimostrato di aver pubblicato l’immagine con tutte le informazioni prescritte dalla legge e di aver messo a disposizione degli utenti il relativo prezziario — facilmente consultabile al pubblico — che rendeva evidente che l’utilizzo da parte di terzi era subordinato all’ottenimento di una licenza e al pagamento di un corrispettivo. Questi elementi hanno fondato la pretesa risarcitoria.
L’illecito permanente e le regole sulla prescrizione
Il punto centrale della sentenza riguarda la prescrizione. L’utilizzo non autorizzato di una fotografia online non è un illecito istantaneo che si esaurisce nel momento della pubblicazione. È un illecito permanente: ogni giorno in cui la foto rimane online senza autorizzazione costituisce una nuova manifestazione dell’illecito. Finché la condotta non cessa, il termine di prescrizione non può dirsi decorso (Tribunale Roma n. 10026/2023; Cass. civ. n. 9854/2012).
L’art. 2947 cod. civ. stabilisce che il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. L’art. 2935 cod. civ. precisa che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso dell’illecito permanente, questo giorno coincide con il momento in cui il titolare dei diritti ha avuto effettiva e concreta percezione dell’esistenza del danno — o dal momento in cui avrebbe potuto percepirlo usando la normale diligenza (Cass. civ. n. 14059/2015).
Questo significa che la data in cui la foto è stata pubblicata per la prima volta è irrilevante ai fini del calcolo della prescrizione. Conta quando il titolare ha scoperto l’utilizzo non autorizzato. Da quel momento ha cinque anni per agire.
Il limite del danno risarcibile: non oltre cinque anni
C’è però un limite importante da tenere presente. Anche quando il titolare agisce tempestivamente dopo la scoperta, il danno risarcibile non può coprire l’intera durata dell’illecito senza limiti temporali. Il risarcimento è limitato ai cinque anni precedenti alla data di proposizione della domanda.
Un esempio pratico chiarisce la regola. Un fotografo scopre nel marzo 2026 che una sua fotografia è stata pubblicata senza autorizzazione su un sito terzo fin dal 2019, ed è ancora lì visibile. Agisce immediatamente. Il danno risarcibile non copre tutto il periodo dal 2019 al 2026 — sette anni — ma solo il quinquennio precedente all’azione: dal marzo 2021 al marzo 2026.
La regola pratica
Chi scopre che una propria fotografia è utilizzata online senza autorizzazione ha due priorità. La prima è documentare la scoperta con data certa: una diffida formale, una PEC, una segnalazione scritta con timbro postale. Questo elemento è decisivo per dimostrare quando è avvenuta la conoscenza dell’illecito e per calcolare correttamente il termine di prescrizione. La seconda è agire entro cinque anni da quella scoperta, per non perdere il diritto al risarcimento.
Per le fotografie semplici, è essenziale pubblicare le immagini con tutte le indicazioni previste dall’art. 90 della legge sul diritto d’autore e rendere accessibile un prezziario che renda evidente la necessità di licenza per l’utilizzo commerciale. Senza questi elementi, la tutela legale si indebolisce e diventa più difficile dimostrare la malafede del riproduttore.