Tra tutela della privacy del segnalante e diritto di accesso del denunciato, la risposta non è sempre scontata. Ecco cosa dice la legge, cosa prevede la normativa sul whistleblowing e come si orientano i giudici.
Hai segnalato al Comune un’irregolarità del tuo vicino — magari una tettoia costruita senza permesso, un muro alzato in violazione delle distanze, un’attività rumorosa — e adesso ti preoccupi che possa scoprire che sei stato tu. È una paura comprensibile: nessuno vuole ritrovarsi a vivere accanto a qualcuno che lo considera un “delatore”, con il rischio di ritorsioni o anche solo di rapporti di vicinato irrimediabilmente compromessi.
La domanda che molti si pongono, dunque, è: il Comune può rivelare il nome di chi presenta un esposto? La risposta, come spesso accade nel diritto, dipende da diversi fattori. Il principio generale è che la pubblica amministrazione deve proteggere i dati personali del segnalante e non comunicarli a terzi se non è strettamente necessario. Tuttavia, esistono orientamenti giurisprudenziali contrastanti che rendono il quadro meno lineare di quanto si potrebbe pensare. Vediamo nel dettaglio.
Indice
- Il principio di base: la privacy del segnalante è protetta
- La tutela rafforzata del whistleblowing
- Gli esposti generici tra i vicini: la questione è più aperta
- Primo orientamento: il denunciato ha diritto di sapere chi lo ha segnalato
- Secondo orientamento: l’identità del segnalante va protetta
- Il bilanciamento che il Comune deve fare
- Cosa fare se il Comune rivela il tuo nome
- In sintesi
Il principio di base: la privacy del segnalante è protetta
Il punto di partenza è il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) e il Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003). La pubblica amministrazione può trattare — e quindi comunicare — i dati personali dei cittadini solo quando è necessario e nei limiti di quanto previsto dalla legge. I dati comunicati non devono essere eccedenti rispetto alla finalità del trattamento.
Tradotto in pratica: il Comune può benissimo svolgere i propri compiti di controllo e verifica conseguenti a un esposto senza bisogno di rivelare chi lo ha presentato. L’amministrazione agisce d’ufficio e le indagini che ne conseguono non richiedono, di norma, la conoscenza dell’identità del segnalante da parte del soggetto controllato. Comunicare quel nome sarebbe, nella maggior parte dei casi, un trattamento di dati non necessario e quindi illegittimo.
Se il Comune dovesse violare questo principio, il cittadino leso può presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
La tutela rafforzata del whistleblowing
Un livello di protezione ancora più elevato si applica quando l’esposto rientra nella disciplina del cosiddetto whistleblowing, regolata dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che attua la direttiva europea in materia.
Questa normativa si applica alle segnalazioni di violazioni del diritto dell’Unione o di normative nazionali di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo, pubblico o privato. In questi casi la tutela della riservatezza è quasi assoluta.
L’art. 12 del decreto stabilisce che l’identità del segnalante — e qualsiasi altra informazione da cui possa essere dedotta, anche indirettamente — non può essere rivelata senza il suo consenso espresso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alla segnalazione. Come chiarito dalle Linee Guida dell’ANAC (Delibera n. 311/2023), il divieto si estende non solo al nome, ma anche alla documentazione allegata e a qualsiasi elemento che permetta di risalire all’identità del segnalante.
La conseguenza più importante è che queste segnalazioni sono espressamente sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi. Lo dice chiaramente la legge: la segnalazione è esclusa sia dall’accesso documentale previsto dalla L. 241/1990, sia dall’accesso civico generalizzato previsto dal D.Lgs. 33/2013. Questo significa che il Comune non solo non può, ma deve negare l’accesso all’identità del segnalante a chiunque ne faccia richiesta.
L’identità può essere rivelata solo in casi eccezionali — ad esempio quando è indispensabile per la difesa di un soggetto sottoposto a procedimento disciplinare — e comunque solo con il consenso espresso del segnalante, che deve essere preventivamente informato per iscritto delle ragioni della rivelazione.
Gli esposti generici tra i vicini: la questione è più aperta
La situazione si complica quando l’esposto non rientra nella normativa sul whistleblowing. È il caso più frequente tra vicini di casa: la segnalazione di un presunto abuso edilizio, di rumori molesti, di un’attività irregolare. In queste ipotesi, la protezione del segnalante non è automatica e assoluta, e il tema si intreccia con il diritto di accesso agli atti amministrativi riconosciuto dalla Legge n. 241/1990.
Qui i giudici amministrativi si dividono in due orientamenti contrapposti.
Primo orientamento: il denunciato ha diritto di sapere chi lo ha segnalato
Secondo un filone giurisprudenziale, il principio di trasparenza dell’azione amministrativa e il diritto di difesa del soggetto “denunciato” prevalgono sulla riservatezza del segnalante. In questa visione, il nostro ordinamento democratico non ammette l’esistenza di “denunce segrete”.
Il TAR Lazio (sent. n. 7370/2023) ha affermato che chi subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, compresi gli atti di iniziativa come denunce, segnalazioni ed esposti. Negare la conoscenza dell’autore equivarrebbe a creare uno spazio di segretezza che la legge e i principi dell’ordinamento non consentono.
In questa prospettiva, l’esposto è un presupposto dell’azione amministrativa e il soggetto che ne subisce le conseguenze ha diritto di conoscerne l’autore per potersi difendere in modo completo.
Secondo orientamento: l’identità del segnalante va protetta
Un altro filone giurisprudenziale, spesso maggioritario e avallato dal Consiglio di Stato, ragiona in modo opposto. Secondo questa tesi, l’esposto ha la sola funzione di sollecitare l’attività di controllo della pubblica amministrazione, che poi agisce d’ufficio e in modo autonomo. La difesa del soggetto interessato, quindi, deve concentrarsi sugli atti del procedimento ispettivo — verbali, contestazioni, provvedimenti — e non sull’atto che ha dato il primo impulso.
Il TAR Lazio, in un’altra pronuncia (sent. n. 1919/2023), ha chiarito che la conoscenza del nome del segnalante non è, di regola, funzionale alla difesa del denunciato e potrebbe avere un obiettivo connotato ritorsivo che l’ordinamento non può tutelare. L’accesso all’identità del segnalante è ammissibile solo in casi particolari, quando il richiedente dimostri in modo rigoroso che quella conoscenza è strettamente indispensabile per la propria difesa in giudizio. In assenza di tale dimostrazione, la richiesta di conoscere il nome del segnalante viene considerata una semplice curiosità, non meritevole di tutela.
Questa posizione mira a proteggere chi segnala da possibili ritorsioni e a non scoraggiare le segnalazioni, che rappresentano uno strumento utile per il controllo della legalità sul territorio (TAR Veneto, sent. n. 1158/2018; TAR Lazio, sent. n. 3364/2016).
Il bilanciamento che il Comune deve fare
In ogni caso, quando riceve una richiesta di accesso a un esposto, l’amministrazione comunale non può rispondere in modo automatico. Deve effettuare un bilanciamento concreto tra l’interesse del richiedente a conoscere il nome del segnalante e l’interesse di quest’ultimo alla riservatezza.
Il segnalante deve essere considerato un “controinteressato” nel procedimento di accesso. Questo significa che il Comune deve informarlo della richiesta ricevuta e dargli la possibilità di presentare un’opposizione motivata. Solo dopo aver ascoltato entrambe le parti, l’amministrazione può decidere se concedere o negare l’accesso.
Il diniego è legittimo quando è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del segnalante (Garante Privacy, parere del 3 gennaio 2019). La valutazione deve rispettare i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali.
Cosa fare se il Comune rivela il tuo nome
Se, nonostante tutto, il Comune dovesse comunicare la tua identità al soggetto denunciato in violazione delle norme sulla privacy, hai a disposizione alcuni strumenti di tutela.
Puoi presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, segnalando la violazione e chiedendo che venga accertata l’illegittimità del comportamento dell’amministrazione. Il Garante può adottare provvedimenti correttivi e sanzionatori nei confronti del Comune.
Inoltre, se dalla rivelazione del tuo nome è derivato un danno concreto — ad esempio ritorsioni, molestie o un deterioramento significativo dei rapporti di vicinato — puoi agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno subito.
In sintesi
La risposta alla domanda se il Comune possa rivelare il nome di chi presenta un esposto dipende dalla natura della segnalazione. Se rientra nella normativa sul whistleblowing, l’identità del segnalante è coperta da un obbligo di riservatezza quasi assoluto e la segnalazione è sottratta al diritto di accesso. Se si tratta di un esposto generico — come la tipica segnalazione tra vicini per irregolarità edilizie o disturbi — la questione è più aperta e dipende dal bilanciamento che il Comune opera tra trasparenza e privacy. La giurisprudenza è divisa: un orientamento privilegia il diritto del denunciato a conoscere il nome del segnalante, un altro protegge la riservatezza di chi segnala per evitare ritorsioni. In ogni caso, il Comune deve valutare caso per caso, informare il segnalante della richiesta di accesso e consentirgli di opporsi prima di prendere una decisione.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali principali:
- Regolamento UE 2016/679 (GDPR), art. 5 (principi di trattamento dei dati personali)
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), artt. 11 e 19
- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, art. 12 (tutela del whistleblowing)
- L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 22 e ss. (diritto di accesso agli atti amministrativi)
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 5 (accesso civico generalizzato)
- ANAC, Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 (Linee guida whistleblowing)
- Garante Privacy, parere del 3 gennaio 2019
- TAR Lazio, sent. n. 7370/2023 (accesso al nome del segnalante ammesso)
- TAR Lazio, sent. n. 1919/2023 (accesso al nome del segnalante negato)
- TAR Veneto, sent. n. 1158/2018 (tutela del segnalante da ritorsioni)
- TAR Lazio, sent. n. 3364/2016 (segnalazioni come strumento di controllo della legalità)