“Il movente raccontato da Lavitola è inverosimile”. È uno dei passaggi più netti dell’ordinanza con cui la giudice per le indagini preliminari di Roma Iole Moricca ha respinto la richiesta di attenuazione della misura cautelare avanzata dalla difesa di Valter Lavitola, l’imprenditore ed ex editore detenuto a Rebibbia e accusato, tra l’altro, di essere il mandante dell‘attentato compiuto nell’ottobre scorso davanti all’abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, con l’aggravante del metodo mafioso. Per il giudice, la versione fornita dall’indagato durante l’interrogatorio non regge alla luce degli elementi raccolti dagli investigatori. Il gip richiama innanzitutto il parere negativo della Procura sulla scarcerazione, secondo cui il movente indicato da Lavitola sarebbe “inverosimile” ma “anche in contraddizione con quanto emerso dalle indagini”.
La reazione del legale di Ranucci
Sulla vicenda è intervenuto anche Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci. “Sigfrido Ranucci mai avrebbe potuto immaginare, e penso nessuno, che un amico potesse arrivare a tanto. Di fronte alle evidenze di questi ultimi giorni allo sgomento si aggiungono i dubbi su quale possa essere il disegno reale di una tale azione criminale e pericolosa”, ha affermato l’avvocato.
Il penalista sottolinea poi la particolare gravità dell’azione contestata: “Lascia sgomenti tanto pensare che una persona in rapporti di amicizia anche con i rispettivi familiari possa essere autore di un attentato di questo genere (esplosivo da cava ad elevato potenziale collocato sulle autovetture alimentate a gas in prossimità di una abitazione, ed in quel momento era presente in casa la figlia di Ranucci) tanto il dichiarato movente ossia far proteggere meglio il conduttore di Report, già ben scortato e da anni dalla polizia di stato”.
Per De Vita si tratta di un “Movente inutile ed evidentemente rassicurante rispetto alle aggravanti allo stato contestate dalla Procura, la cui credibilità è tutta da verificare e da valutare rispetto a contesti e finalità diversi”. Lavitola resta dunque in carcere. La sua confessione, con l’ammissione di essere il mandante dell’azione, non è stata ritenuta dal gip sufficiente a modificare il quadro cautelare. Al contrario, secondo la lettura dell’ordinanza, le dichiarazioni rese dall’indagato avrebbero ulteriormente evidenziato la necessità di mantenere la misura e, soprattutto, non avrebbero fornito una spiegazione del movente giudicata concreta e verificabile.
Le parole di Lavitola “contraddette”
Secondo la ricostruzione dell’indagato, poco prima dell’attentato avrebbe appreso di un presunto progetto omicidiario ai danni di Ranucci da parte dell’intelligence israeliana, che sarebbe stato collegato a un servizio di Report sulla vicenda del cantiere navale “Vittoria”. Una notizia che, sempre secondo Lavitola, lo avrebbe preoccupato al punto da spingerlo a organizzare l’attentato per aumentare il livello di protezione del giornalista. Una ricostruzione che, osserva il giudice citando la Procura, sarebbe “priva di riscontro”.
Lavitola, sottolinea il gip, “pur ammettendo di essere il mandante dell’azione delittuosa, ha cercato di ridimensionare fortemente il ruolo svolto nell’organizzazione dell’azione criminosa, negando di essere a conoscenza delle modalità di esecuzione concretamente messe in atto, negando di avere svolto il sopralluogo in data 15 settembre 2025 e ha offerto un movente diverso, volto evidentemente a dimostrare come avesse agito esclusivamente nell’interesse della persona offesa e non anche per fini personali”. È dunque anche sulla ricostruzione del ruolo avuto nell’organizzazione dell’attentato che il gip individua elementi di contraddizione. “Le dichiarazioni rese in merito al ruolo svolto nell’organizzazione dell’atto intimidatorio appaiono contraddette dalle risultanze in atti che inducono, allo stato, ad escludere che Clesio Tavares possa avere assunto autonome iniziative in merito alle concrete modalità di esecuzione dell’azione delittuosa o, quantomeno che in merito a tali iniziative, l’indagato non abbia dato il suo preventivo consenso”, scrive Moricca.
Il riferimento è a Clesio Tavares, indicato negli atti come esecutore materiale dell’azione e attualmente in libertà in Africa. Per il giudice, gli elementi disponibili non consentono dunque di sostenere che Tavares abbia agito autonomamente nella definizione delle modalità dell’attentato, senza il preventivo consenso di Lavitola.
“Dichiarazioni fumose e prive di riscontri”
Particolarmente critica è poi la valutazione del gip sul movente fornito dall’indagato. Nell’ordinanza si legge che, “oltre a condividersi la incoerenza, evidenziata dal pubblico ministero, nella ricostruzione offerta dall’indagato, il quale avrebbe sollecitato” un giornalista di Report “a ricercare i responsabili dell’azione delittuosa proprio in quell’ambiente da cui aveva tentato, seguendo la sua tesi, di mettere al riparo la sicurezza di Ranucci compiendo l’atto intimidatorio – deve, peraltro, evidenziarsi che trattasi, allo stato, di dichiarazioni fumose, assolutamente generiche e prive qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro”.
È proprio questa apparente contraddizione a pesare sulla valutazione giudiziaria: secondo la tesi di Lavitola, l’attentato sarebbe stato organizzato per proteggere Ranucci da una minaccia proveniente dall’ambiente che, allo stesso tempo, avrebbe dovuto essere individuato dal giornalista come responsabile dell’azione intimidatoria. Una ricostruzione che il gip considera incoerente e che, allo stato, non sarebbe sostenuta da elementi concreti verificabili.
Il rischio di nuove azioni
La richiesta di attenuazione della misura viene respinta anche sul terreno delle esigenze cautelari. Per il gip “rimane totalmente immutato il rischio di azioni recidivanti, anzi aggravato dalle stesse dichiarazioni dell’indagato che hanno ulteriormente evidenziato la disinvoltura criminale con cui ha programmato l’atto intimidatorio che, comunque, anche seguendo la sua tesi, allo stato priva di qualsivoglia riscontro, avrebbe dovuto essere compiuto mediante l’uso di armi”.
Non solo. Secondo il giudice resta concreto anche il rischio di inquinamento probatorio. “Parimenti immutato deve ritenersi il pericolo di inquinamento probatorio a fronte del fatto che l’indagato anche in sede di interrogatorio ha confermato di godere di una fitta e ramificata rete di contatti, sicché è di tutta evidenza che la sostituzione della misura cautelare agevolerebbe non solo i suoi contatti con Clesio Tavares ancora in libertà (trovandosi in Africa), ma consentirebbe di corroborare la sua tesi difensiva, ostacolando le ulteriori eventuali indagini che il pubblico ministero intenda compiere”.
La rete di relazioni dell’imprenditore viene quindi considerata dal gip un elemento rilevante ai fini della permanenza della misura cautelare, anche in considerazione della posizione di Tavares e della possibilità, secondo il giudice, di interferire con gli ulteriori accertamenti della Procura.
Il pericolo di fuga
Infine, Moricca ritiene ancora concreto il pericolo di fuga. Nell’ordinanza si legge che “permane invariato anche il pericolo di fuga: la circostanza che l’indagato avesse già programmato il viaggio in Camerun per il 4 luglio scorso per lo svolgimento di una importante conferenza di servizi a cui era stato poi costretto a partecipare in video conferenza e che sia solito acquistare biglietti per voli intercontinentali il giorno prima, come sostenuto in sede di interrogatorio, allo stato non pare assolutamente provata, pertanto l’unico dato oggettivo acquisito e che egli ha acquistato il biglietto aereo solo dopo l’arresto degli esecutori materiali”.
Il gip aggiunge quindi una valutazione sulla rete internazionale dell’indagato: “è indubbio che Lavitola abbia una rete di contatti in Italia e all’estero che gli consenta con estrema facilità, di allontanarsi dal territorio italiano e far perdere le sue tracce”. Sono dunque tre, nella valutazione del giudice, i profili che impediscono di attenuare la misura: il rischio di nuove azioni, il pericolo di inquinamento probatorio e quello di fuga. A questi si aggiunge il giudizio sulla versione fornita da Lavitola, ritenuta non sufficientemente credibile e non supportata, allo stato, da riscontri.