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Il verbale dell’assemblea inviato via email ordinaria fa scattare i termini per impugnare?

September 22, 2026

La Cassazione afferma che l’invio del verbale alla casella email ordinaria del condomino assente non è sufficiente a far decorrere il termine di trenta giorni per impugnare la delibera. Solo la PEC garantisce la certezza della comunicazione. Senza PEC, il termine non inizia a decorrere.

Una condòmina scopre dell’esistenza di alcune delibere assembleari solo quando le viene notificato un decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri condominiali. Sostiene di non aver mai ricevuto comunicazione dei verbali. Il condominio replica che i verbali le erano stati inviati via email ordinaria e che il termine per impugnare era abbondantemente scaduto. Il Tribunale e la Corte d’Appello le danno torto. La Cassazione le dà ragione.

La questione — se il verbale inviato alla mail ordinaria del condomino assente faccia decorrere i termini per impugnare la delibera — è più frequente di quanto si pensi, e la risposta della Suprema Corte è netta: no. L’email ordinaria non offre le garanzie di certezza della comunicazione che la legge richiede per far scattare il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall’art. 1137, comma 2, cod. civ.

Indice

Il termine per impugnare e quando comincia a decorrere

L’art. 1137 cod. civ. consente al condomino assente di impugnare le delibere assembleari entro trenta giorni. Per chi era presente, il termine decorre dalla data della delibera. Per chi era assente, il termine decorre dal momento in cui la delibera gli è stata comunicata — cioè da quando ne ha avuto o avrebbe potuto avere piena conoscenza.

La norma non specifica in quale modo debba avvenire questa comunicazione. Non indica la forma, non prescrive la raccomandata, non impone la PEC. La comunicazione è quindi libera nella forma. Ma libertà di forma non significa libertà di effetti: perché il termine decorra, il condomino assente deve aver acquisito compiuta conoscenza del verbale e deve aver potuto apprenderne il contenuto in modo tale da poter effettivamente tutelare le proprie ragioni.

Perché la PEC funziona e la email ordinaria no

La Cassazione traccia una distinzione precisa tra i due strumenti, partendo dalla disciplina della convocazione d’assemblea.

Per la convocazione, la legge ha stabilito che solo la posta elettronica certificata — non la email ordinaria — consente di presumere che l’atto sia giunto a conoscenza del destinatario. La PEC attiva una presunzione di conoscenza analoga a quella prevista dall’art. 1335 cod. civ. per le dichiarazioni negoziali: se l’atto è arrivato all’indirizzo PEC del destinatario, si presume conosciuto, anche se questi non lo ha materialmente letto.

Questo meccanismo funziona perché la PEC è dotata di sistemi di corredo della certezza: la ricevuta di accettazione, che certifica l’invio; la ricevuta di avvenuta consegna, che certifica che il messaggio è entrato nella casella del destinatario; la tracciabilità temporale precisa di ogni passaggio.

L’email ordinaria non ha nessuno di questi elementi. Non certifica nulla: non l’invio, non la ricezione, non la data certa. Un gestore di posta ordinaria può rilasciare conferme di lettura, ma queste non hanno valore legale equiparabile alla ricevuta PEC. Come dice la Cassazione testualmente, “con l’invio alla casella email ordinaria vengono a mancare tutti quei sistemi di corredo della certezza della comunicazione che consentono, pur se la mail non sia in concreto letta, di averne per verificati gli effetti legali”.

Il dettaglio che aggrava il caso: l’indirizzo email non era nemmeno verificato

Nel caso concreto, la situazione era ancora più problematica. L’indirizzo email a cui il condominio aveva inviato il verbale non risultava nemmeno riferibile con certezza alla condòmina. Non era un indirizzo comunicato dalla diretta interessata, non era verificato, non era accertato che lei lo utilizzasse.

Questo significa che il condominio non era nemmeno in grado di dimostrare che la email fosse effettivamente arrivata alla persona giusta — ammesso che arrivare in una casella email ordinaria avesse già di per sé valore legale, il che, come chiarito dalla Corte, non ha.

La conseguenza: il termine non era mai iniziato a decorrere

Poiché la comunicazione via email ordinaria non produce gli effetti legali della comunicazione formale, il termine di trenta giorni per impugnare non aveva mai cominciato a decorrere nei confronti della condòmina assente. Quando lei ha scoperto le delibere — al momento della notifica del decreto ingiuntivo — il termine è partito da quel momento.

Le sue impugnazioni erano quindi tempestive, non tardive. Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano sbagliato nel dichiarare la decadenza. La Cassazione cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione per un nuovo esame nel merito.

La regola pratica per chi amministra un condominio

La sentenza ha implicazioni operative dirette per gli amministratori.

Inviare i verbali via email ordinaria è una pratica diffusa, comoda e poco costosa. Ma non produce effetti legali certi nei confronti del destinatario. Se un condomino contesta di non aver mai ricevuto la comunicazione, l’amministratore non ha strumenti per dimostrare il contrario in modo giuridicamente rilevante.

Per far decorrere con certezza il termine di trenta giorni nei confronti dei condomini assenti, il verbale deve essere inviato tramite uno dei sistemi che garantiscono la certezza della comunicazione: raccomandata con avviso di ricevimento, oppure PEC all’indirizzo certificato del destinatario. Solo così l’eventuale impugnazione tardiva può essere eccepita con fondamento.