Licenziata dopo sei anni a pochi giorni dal suo matrimonio. È il caso di una impiegata di un'azienda di Casoli (Chieti), a cui i datori di lavoro avevano proposto prima di trasferirsi in un'altra sede in provincia di Verona: dieci giorni dopo si è sposata, e meno di un mese dopo è arrivata la lettera di licenziamento, esattamente a 27 giorni dalle sue nozze. E la storia finisce in tribunale.
Come spiega il quotidiano il Gazzettino la donna era stata assunta a dicembre 2019: il suo contratto, due mesi dopo è diventato a tempo indeterminato. Il 18 giugno 2025 la società le comunica che quell'unità sta per chiudere: la contabilità è stata esternalizzata, perciò le viene chiesta la sua disponibilità a trasferirsi nella sede centrale a Povegliano Veronese, con le stesse mansioni e lo stesso stipendio. Dieci giorni dopo, il 28 giugno, la dipendente si sposa e il 7 luglio chiede alcuni giorni di congedo matrimoniale.
La battaglia in tribunale
L'azienda insiste sul trasferimento, ma la donna non risponde: il 22 luglio arriva quindi li licenziamento per giustificato motivo oggettivo, consegnato alla lavoratrice il 25 luglio. La dipendente impugna il provvedimento davanti al tribunale: l'azienda spiega che la riorganizzazione era iniziata prima del matrimonio, che non aveva avuto peso nella decisione, e sostiene inoltre di non aver saputo nulla delle nozze. Ma su questo punto, spiega Il Gazzettino, il giudice ribalta la vicenda: la tutela prevista per le lavoratrici che si sposano opera nel periodo che va dalla richiesta delle pubblicazioni fino a un anno dopo il matrimonio e non dipende dal fatto che il datore ne fosse a conoscenza.
Per superare questi ostacoli servono precise eccezioni previste dalla legge.
Tra queste c’è la cessazione dell’attività aziendale, ma non basta chiudere una singola sede o un reparto continuando l’attività altrove. Il Tribunale ha così dichiarato nullo il licenziamento e ordinato la reintegrazione. Alla lavoratrice spettano anche le retribuzioni dal giorno del recesso fino al ritorno al lavoro, comunque per almeno cinque mensilità, oltre ai contributi.Ultimo aggiornamento: sabato 8 agosto 2026, 08:25
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