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Nuova liquidazione automatica IVA per chi non presenta la dichiarazione

August 29, 2026

Non aver mai presentato la dichiarazione IVA non significa più sfuggire ai controlli in attesa di un accertamento tradizionale: da oggi l’Agenzia delle Entrate può calcolare e chiedere direttamente l’imposta dovuta, con soli sessanta giorni per regolarizzare.

Chi non ha presentato la dichiarazione IVA per un determinato periodo d’imposta si chiede: come funziona la nuova liquidazione automatica IVA per chi non presenta la dichiarazione? Con il provvedimento n. 239129/2026, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le regole operative per applicare la procedura introdotta dalla legge di Bilancio 2026 attraverso il nuovo art. 54-bis.1 del d.p.r. 633/1972. Il meccanismo consente all’Agenzia di calcolare autonomamente l’imposta dovuta e di chiederne il pagamento, lasciando al contribuente sessanta giorni per adempiere o fornire chiarimenti.

Indice

Quali dichiarazioni rientrano in questa procedura di liquidazione automatica?

La procedura si applica non solo a chi ha omesso completamente la dichiarazione IVA, ma anche a chi l’ha presentata completamente priva dei dati relativi alle operazioni attive effettuate. L’equiparazione tra dichiarazione omessa e dichiarazione presentata ma priva di questi dati essenziali amplia quindi il perimetro applicativo della norma, includendo non solo l’inadempimento totale ma anche una forma di adempimento sostanzialmente inutile ai fini della liquidazione dell’imposta.

Su quali dati si basa il calcolo dell’imposta effettuato dall’Agenzia?

Il provvedimento individua con precisione le fonti informative su cui si fonda la liquidazione: le fatture elettronicheemesse e ricevute dal contribuente, i corrispettivi telematici trasmessi al Sistema di Interscambio, le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche presentate dal contribuente stesso, e i versamenti IVA già effettuati per il periodo d’imposta oggetto di controllo.

Il meccanismo di calcolo funziona per differenza. L’imposta dovuta viene determinata partendo dall’imposta a debito che risulta dalle fatture elettroniche emesse, dai corrispettivi telematici trasmessi e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche presentate. Da questo importo vengono poi scomputati l’imposta a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute, quella risultante dalle liquidazioni periodiche, e i versamenti IVA già effettuati nel periodo considerato.

Un elemento importante di questo calcolo è che non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente: quel credito, quindi, non concorre in alcun modo ad abbattere il debito che l’Agenzia ricostruisce in via automatizzata.

Un’impresa che non ha presentato la dichiarazione IVA per un anno, ma nel corso di quello stesso anno ha regolarmente emesso fatture elettroniche, riceve corrispettivi tracciati e ha inviato le comunicazioni periodiche, vede la propria imposta calcolata direttamente dall’Agenzia sulla base di questi dati già in suo possesso, senza che serva alcuna dichiarazione formale. Se quella stessa impresa aveva un credito residuo dall’anno precedente, quel credito non potrà essere usato per ridurre il debito calcolato per l’anno con dichiarazione omessa.

Cosa succede dopo che l’Agenzia calcola l’imposta a debito?

L’eventuale imposta a debito emergente dai controlli viene comunicata al contribuente, per consentirgli di fornire i chiarimenti necessari oppure di provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute. Il pagamento va eseguito entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, e non può essere effettuato utilizzando l’istituto della compensazione.

Oltre all’imposta, sono dovute le sanzioni nella misura prevista per l’omessa dichiarazione dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. 471/1997, pari al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro, e gli interessi nella misura prevista dall’art. 20 del d.p.r. 602/1973, pari al 4% annuo.

Le somme calcolate finiscono automaticamente a ruolo?

Sì, ma con un’importante eccezione legata alla tempestività del pagamento. Le somme dovute a titolo di imposta, sanzione e interessi vengono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo. Tuttavia, questa iscrizione a ruolo non viene eseguita se il contribuente paga entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In questa ipotesi, opera un vero e proprio regime premiale: la sanzione viene ridotta a un terzo di quella ordinaria, e gli interessi sono dovuti nella misura ridotta del 3,5%, prevista dal decreto ministeriale del 21 maggio 2009, calcolati fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

Chi paga tempestivamente, quindi, beneficia sia di una sanzione più contenuta sia di un tasso di interesse più favorevole rispetto a chi lascia che le somme vengano iscritte a ruolo in via definitiva, situazione in cui si applicano invece la sanzione piena del 120% e gli interessi al 4% annuo.

Il contribuente può verificare in anticipo i dati che l’Agenzia userà per il calcolo?

Sì, ed è un aspetto pratico rilevante per chi vuole prevenire sorprese. I dati utilizzati dall’ufficio per la liquidazione sono consultabili nel portale fatture e corrispettivi e nel cassetto fiscale del contribuente. Questo significa che chiunque tema di aver omesso una dichiarazione IVA, o di averla presentata in modo carente, può verificare anticipatamente, consultando questi strumenti, quali elementi l’amministrazione utilizzerebbe come base per un’eventuale liquidazione automatica, potendo così valutare in autonomia la propria esposizione debitoria prima ancora di ricevere una comunicazione formale dall’Agenzia.