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Professionista con cartelle non pagate: la PA può trattenere il compenso?

September 21, 2026

Debiti fiscali: il compenso per un incarico pubblico arriva decurtato, senza preavviso e senza possibilità di contestare prima. Da giugno 2026 per molti professionisti funziona così.

Chi lavora per una pubblica amministrazione, come avvocato, commercialista, ingegnere o consulente, sa che il pagamento arriva con tempi propri. Da qualche mese c’è un’ulteriore variabile: prima di pagare, l’ente controlla se il professionista ha debiti con il fisco e, in certi casi, gira direttamente all’agente della riscossione quanto dovuto. In questo articolo vedremo se, per il professionista con cartelle, la PA può trattenere il compenso e con quali regole. La risposta è affermativa: dal 15 giugno 2026 la verifica precede ogni pagamento, qualunque ne sia l’importo, e in determinate ipotesi comporta il versamento immediato e definitivo all’agente della riscossione. Su quando scatti questo meccanismo, però, la norma si presta a due letture diverse.

Indice

Da quale norma nasce la trattenuta

La novità è stata introdotta dall’art. 1, comma 725, della legge di bilancio, la l. n. 199/2025, che ha inserito il comma 1-ter nell’art. 48-bis del d.p.r. n. 602/1973.

Le destinatarie sono le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica. Dal 15 giugno 2026 queste verificano la posizione debitoria del professionista prima di ogni pagamento.

La verifica in sé non era una novità. Il comma 1 dello stesso art. 48-bis la prevedeva già per i pagamenti superiori a 5.000 euro. Ciò che cambia è l’effetto che il controllo produce.

Il testo originario è stato poi corretto dall’art. 2-ter del d.l. n. 38/2026, inserito dalla legge di conversione n. 88/2026, che ha portato anche nel comma 1-ter la soglia di 5.000 euro di debito scaduto. Sotto quella soglia di debito, quindi, la trattenuta non scatta.

Il regime ordinario: sospensione e pignoramento

Per capire la portata della novità occorre partire da come funzionava, e in parte funziona ancora, il sistema.

Nel regime del comma 1, l’amministrazione che accerta l’inadempienza del professionista sospende il pagamento per 60 giorni, secondo l’art. 3, comma 4, del d.m. n. 40/2008. In quel periodo attende che l’agente della riscossione notifichi il pignoramento presso terzi previsto dall’art. 72-bis del d.p.r. n. 602/1973.

Il pignoramento è un atto dell’agente della riscossione, rivolto all’ente che deve pagare, con cui si ordina di versare le somme al creditore anziché al professionista. Essendo un atto esecutivo, il professionista può contestarlo con gli strumenti di opposizione previsti.

Nei 60 giorni di sospensione, inoltre, il professionista ha il tempo di regolarizzare la propria posizione: pagare, rateizzare, far valere eventuali vizi della cartella.

Il nuovo meccanismo del versamento diretto

Il comma 1-ter elimina tutto questo passaggio.

Non c’è sospensione e non c’è pignoramento. L’ufficio versa direttamente all’agente della riscossione fino a concorrenza del debito e liquida al professionista soltanto l’eventuale eccedenza.

Il prelievo è definitivo ed è eseguito prima che il destinatario possa opporre alcunché. Questo vale anche quando la cartella sottostante fosse affetta da vizi di notifica.

Un ingegnere attende 3.500 euro per una perizia commissionata da un Comune. Ha una cartella scaduta da 6.000 euro che ritiene di non aver mai ricevuto. L’ente gira i 3.500 euro all’agente della riscossione, e all’ingegnere non arriva nulla. Potrà contestare la cartella, ma dopo.

Le due letture sulla soglia dei 5mila euro

Il punto controverso riguarda a quali compensi si applichi il versamento diretto. Né la legge di bilancio né il successivo correttivo hanno chiuso la questione.

Il testo del comma 1-ter riferisce il meccanismo ai pagamenti «fino a 5mila euro», e l’inciso «in tal caso» circoscrive a quell’ipotesi il versamento all’agente.

La prima lettura, fondata sul dato letterale, costruisce un sistema a due binari. Se il compenso è fino a 5.000 euro, si applica il comma 1-ter con scomputo immediato. Se il compenso supera i 5.000 euro, si applica il comma 1, con sospensione di 60 giorni e pignoramento. È la ricostruzione seguita dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nell’informativa n. 99 del 21 luglio 2026.

La seconda lettura muove da un’obiezione di razionalità: il sistema a due binari penalizzerebbe proprio i compensi più bassi, sottoponendoli al trattamento più severo. Chi la sostiene valorizza un passaggio della circolare del ministero della Giustizia del 26 giugno 2026, che, ribadito che la verifica precede i pagamenti di qualsiasi importo, sembra considerare l’entità del debito come unica variabile rilevante, senza riferimento all’ammontare del compenso. In questa prospettiva l’amministrazione versa all’agente della riscossione ogni volta che il debito complessivo raggiunge i 5.000 euro, qualunque sia il compenso dovuto.

Cosa cambia in concreto fra le due interpretazioni

La differenza non è teorica. Si pensi a un compenso di 20.000 euro a fronte di 8.000 euro di ruoli scaduti.

Con la prima lettura, trattandosi di un compenso superiore a 5.000 euro, si applica il regime ordinario: sospensione e pignoramento presso terzi. Il professionista ha sessanta giorni per intervenire e un atto esecutivo da poter contestare.

Con la seconda lettura, il debito supera i 5.000 euro e scatta la trattenuta immediata di 8.000 euro, senza alcuno spazio di reazione preventiva.

Fino a un chiarimento ufficiale, il professionista non può sapere in anticipo quale interpretazione adotterà l’ente che deve pagarlo, e le amministrazioni possono comportarsi in modo difforme.

Iva e contributo integrativo finiscono nella trattenuta

C’è poi un aspetto segnalato dalle associazioni di categoria che incide sulla sostanza economica del prelievo.

La trattenuta assorbe l’intero importo liquidato, compresi l’Iva e il contributo integrativo destinato alla cassa di previdenza.

Sono somme che non costituiscono reddito del professionista. L’Iva va versata all’erario; il contributo integrativo va versato alla cassa. Se l’ente le gira all’agente della riscossione per coprire un debito, il professionista resta comunque obbligato a versarle, e deve farlo con denaro proprio.

Le richieste di modifica avanzate dalle categorie mirano a tre obiettivi: escludere Iva e contributo integrativo dal recupero, limitare il prelievo a un quinto del compenso imponibile netto, e sospenderlo in presenza di procedure di regolazione della crisi o di rateazioni regolarmente rispettate.

Come prepararsi prima di fatturare alla PA

Allo stato, lo strumento più efficace è la prevenzione. Chi lavora con enti pubblici ha interesse a verificare periodicamente la propria posizione presso l’agente della riscossione, attraverso l’area riservata, prima dell’emissione della fattura.

Se risultano cartelle scadute, conviene agire subito: pagare, chiedere la rateizzazione o, se ci sono vizi, contestarle nelle sedi competenti prima che il pagamento dell’ente sia in lavorazione. Una volta avvenuto il versamento diretto, l’unica strada resta il recupero successivo, con tempi e costi del tutto diversi.

E vale la pena ricordare che la soglia rilevante per il debito è quella dei 5.000 euro di scaduto: ridurre la propria esposizione sotto quel limite, anche con un versamento parziale, è sufficiente a evitare che il meccanismo si attivi.