Anche i rider che lavorano come autonomi entrano nel Libro Unico del Lavoro. La novità, introdotta nel 2026, riguarda infatti i committenti che si avvalgono di lavoratori delle piattaforme digitali con partita IVA o contratto di lavoro autonomo occasionale.
A chiarire come deve essere gestito concretamente il nuovo adempimento è il Ministero del Lavoro, che con l’interpello n. 1 del 1° settembre 2026, in risposta ad alcuni quesiti presentati da Assodelivery e sentito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, interviene su diversi aspetti operativi.
I chiarimenti sono importanti perché riguardano non soltanto la decorrenza dell’obbligo e la proroga prevista per la fase iniziale, ma anche casi molto frequenti nel lavoro tramite piattaforma: compensi pagati in un mese diverso da quello delle consegne, mesi senza alcuna attività e ordini multipli recapitati allo stesso cliente.
Vediamo quindi come funziona il LUL per i rider autonomi e quali regole devono rispettare i committenti.
LUL obbligatorio anche per i rider autonomi
La novità deriva dal decreto-legge n. 62/2026, convertito con modificazioni dalla Legge n. 112/2026, che ha inserito il nuovo comma 3-bis nell’articolo 47-quater del D.Lgs. n. 81/2015.
Dal 1° luglio 2026 il committente è tenuto alla redazione e alla consegna del Libro Unico del Lavoro anche ai rider rientranti nella disciplina dell’articolo 47-bis.
Si tratta, in particolare, dei lavoratori autonomi che effettuano attività di consegna di beni per conto altrui attraverso piattaforme anche digitali, compresi quindi coloro che operano con partita IVA o mediante lavoro autonomo occasionale.
Nel LUL devono essere indicati, per ciascun mese di attività, almeno due dati particolarmente importanti:
- il numero delle consegne effettuate;
- l’importo complessivamente erogato al lavoratore.
La finalità è rendere maggiormente trasparente e tracciabile il rapporto tra piattaforma o committente e rider, adattando uno strumento tradizionalmente utilizzato nel lavoro subordinato alle caratteristiche della cosiddetta gig economy.
Da quando parte l’obbligo del Libro Unico del Lavoro
Uno dei primi dubbi affrontati dal Ministero riguarda proprio la decorrenza.
Il punto di partenza rimane il 1° luglio 2026: è questa la data dalla quale nasce l’obbligo giuridico di tenuta del LUL per i rider interessati dalla nuova disciplina.
La legge di conversione del decreto ha però previsto una proroga di 90 giorni, creando alcuni dubbi sulla sua effettiva portata.
Secondo il Ministero, il differimento non sposta in avanti l’intera entrata in vigore della nuova disciplina.
La proroga deve infatti essere considerata una misura transitoria riferita esclusivamente al prospetto relativo al periodo di paga di luglio 2026.
Per questo prospetto l’aggiornamento e la stampa possono essere effettuati entro i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Per le mensilità successive, invece, tornano ad applicarsi integralmente le ordinarie scadenze previste per la tenuta del Libro Unico del Lavoro.
In altre parole, non si tratta di una sospensione generalizzata dell’obbligo per 90 giorni: luglio gode di un regime transitorio, mentre per i mesi successivi occorre rispettare le tempistiche ordinarie.
Consegna e pagamento in mesi diversi: come si compila il LUL
Un’altra situazione molto comune riguarda lo sfasamento temporale tra la prestazione del rider e il pagamento.
Un lavoratore potrebbe, ad esempio, effettuare determinate consegne ad agosto e ricevere il relativo compenso soltanto a settembre.
A quale mese devono essere attribuiti questi dati?
Il Ministero distingue nettamente i due momenti.
Le consegne devono essere registrate nel mese in cui sono state effettivamente eseguite, indipendentemente dalla data nella quale il lavoratore riceverà il pagamento.
Per i compensi, invece, vale il principio di cassa: le somme devono quindi essere riportate nel LUL relativo al mese nel quale vengono effettivamente erogate.
Prendiamo un esempio semplice.
Un rider effettua 80 consegne ad agosto, ma il compenso viene pagato il 10 settembre. Nel LUL di agosto dovranno risultare le 80 consegne, mentre la somma corrisposta dovrà essere registrata nel prospetto di settembre.
Per consentire di ricostruire facilmente il collegamento tra attività e pagamento, il Ministero ritiene corretto utilizzare il campo “note” del LUL, indicando il periodo al quale si riferiscono le somme successivamente erogate.
Il LUL va fatto anche se il rider non effettua consegne
Probabilmente il chiarimento più significativo riguarda i mesi nei quali il contratto rimane in essere, ma il rider non effettua alcuna consegna e non percepisce compensi.
Anche in questo caso il committente non può semplicemente saltare il mese.
Secondo il Ministero, infatti, il LUL deve garantire una continuità documentale per tutta la durata del rapporto di lavoro autonomo.
Di conseguenza, il prospetto deve essere generato ed elaborato anche quando non c’è stata alcuna attività.
In pratica, per quel mese il LUL riporterà valori pari a zero, sia per quanto riguarda le consegne sia per gli eventuali compensi.
È una precisazione importante perché evidenzia la particolare funzione che il Libro Unico assume nel lavoro tramite piattaforme.
Perché il LUL dei rider è diverso da quello tradizionale
Nel caso dei rider autonomi, il LUL non serve principalmente a rappresentare presenze, assenze e orari di lavoro come avviene normalmente nell’ambito del lavoro subordinato.
Il Ministero gli attribuisce piuttosto una funzione di rendicontazione consuntiva dell’attività svolta e del risultato economico ottenuto.
Il sistema deve quindi consentire di ricostruire nel tempo l’andamento del rapporto tra rider e committente.
Da qui deriva anche l’obbligo di produrre il prospetto nei mesi “a zero”: l’assenza di consegne diventa essa stessa un dato documentato.
L’obiettivo è aumentare la trasparenza dei rapporti di lavoro nella gig economy e, allo stesso tempo, rafforzare le possibilità di verifica e controllo.
Ordini multipli: quando valgono come una o più consegne
L’ultimo chiarimento riguarda un’altra situazione tipica delle piattaforme di delivery.
Può capitare che il rider riceva contemporaneamente più ordini destinati allo stesso cliente e allo stesso indirizzo.
Come devono essere conteggiati nel LUL?
La risposta dipende dal sistema di remunerazione concretamente utilizzato.
Se per ciascun ordine è riconosciuta al rider una tariffa distinta, gli ordini devono essere registrati come consegne separate.
Ad esempio, tre ordini consegnati contemporaneamente allo stesso cliente, ma remunerati singolarmente, saranno conteggiati come tre consegne.
La situazione cambia se al rider viene riconosciuto un unico compenso complessivo per tutti gli ordini recapitati insieme allo stesso destinatario.
In questo caso l’operazione può essere raggruppata e registrata nel LUL come una sola consegna.
Il criterio da seguire, quindi, non è semplicemente il numero degli ordini generati dalla piattaforma, ma il sistema tariffario effettivamente applicato al lavoratore.
LUL rider: le regole da ricordare
Dall’interpello del Ministero del Lavoro emerge quindi un quadro operativo abbastanza preciso.
L’obbligo riguarda i committenti che utilizzano rider autonomi interessati dalla disciplina e decorre dal 1° luglio 2026. La proroga di 90 giorni ha carattere transitorio e interessa soltanto il prospetto relativo a luglio.
Le consegne devono essere attribuite al mese nel quale sono realmente effettuate, mentre i compensi seguono il principio di cassa e vanno indicati nel mese dell’effettivo pagamento.
Il LUL deve inoltre essere elaborato anche nei mesi senza consegne e senza compensi, riportando valori pari a zero finché il rapporto rimane in essere.
Infine, per gli ordini multipli occorre guardare alla modalità di pagamento: compensi distinti comportano consegne distinte; un unico compenso per più ordini consegnati insieme consente invece di contabilizzare l’operazione come una sola consegna.
L’interpello n. 1/2026 fornisce così le prime importanti indicazioni operative su un adempimento destinato ad avere un ruolo sempre più rilevante nei rapporti di lavoro gestiti attraverso le piattaforme digitali.
Antonio Maroscia
Consulente del Lavoro iscritto al n. 238 dell'albo provinciale di Campobasso [Link all'albo di categoria], fondatore e direttore di Lavoro e Diritti. D.U. in Economia e Amministrazione delle Imprese (eq. Laurea in Economia Aziendale) conseguito presso l'Università degli Studi di Teramo. Iscritto nell'elenco speciale dell'Albo dei Giornalisti del Molise. Da quasi venti anni mi occupo di gestione del personale soprattutto per aziende medio piccole e per i più disparati settori. Negli anni mi sono specializzato anche in Previdenza e Welfare, aiutando e informando migliaia di lavoratori attraverso il sito e i canali social collegati.