Il Consiglio di Stato chiarisce: dal 1° maggio 2026 la retribuzione del Ccnl applicato diventa parametro legale di adeguatezza, ma restano aperte le rivendicazioni sul periodo precedente.
Chi lavora con contratti collettivi diversi da quelli tradizionalmente applicati al proprio settore si chiede spesso quale retribuzione debba considerarsi effettivamente “giusta” ai sensi della Costituzione. Ci si chiede allora cosa cambi con il decreto Primo Maggio in materia di salario giusto. La risposta arriva dalla sentenza n. 4969/2026 del Consiglio di Stato, che applica per la prima volta i principi introdotti dall’articolo 7 del decreto legge 62/2026: la contrattazione collettiva nazionale costituisce oggi, “ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36 della Costituzione”, lo strumento per la determinazione del salario giusto, individuando come parametro il trattamento economico complessivo dei Ccnl stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, con riguardo al settore e all’attività prevalente dell’impresa.
Indice
- Il caso specifico e il ruolo del Ccnl Commercio
- Come si calcola il trattamento economico complessivo
- Perché l’operazione dell’Ispettorato non era conforme alla norma
- Il nodo ancora aperto: le rivendicazioni per il periodo precedente al 1° maggio 2026
Il caso specifico e il ruolo del Ccnl Commercio
Nel caso deciso dal Consiglio di Stato, il Ccnl Commercio risultava firmato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, e la sua pertinenza settoriale, come riconosciuto dal paragrafo 8 della sentenza, non era neppure contestata dalle parti. Questo elemento diventa decisivo alla luce della nuova normativa: quella retribuzione è, dal 1° maggio 2026, salario giusto per qualificazione legale, anche ai fini dell’articolo 36 della Costituzione. Ne consegue che viene meno l’inadeguatezza sostanziale su cui poggiava l’intera costruzione argomentativa della sentenza impugnata, e con essa viene meno anche l’irregolarità che l’articolo 14 del Dlgs 124/2004 esige come presupposto necessario per l’esercizio del potere di disposizione da parte degli ispettori del lavoro.
Il salario individuato attraverso questo meccanismo opera come soglia minima di conformità, e come tale non è soggetto a correzione al rialzo, anche laddove un ispettore ritenesse che manchi, all’interno del Ccnl applicato, la regolazione specifica di qualche singolo istituto retributivo, esattamente come accaduto nel caso esaminato dalla sentenza.
Come si calcola il trattamento economico complessivo
Il comma 4-bis dell’articolo 7 regola nel dettaglio il metodo di calcolo. Il trattamento economico complessivo viene definito come l’aggregato delle voci fisse e continuative, dirette, indirette e differite, comprese le mensilità aggiuntive, le indennità fisse, il welfare contrattuale e ogni altro eventuale istituto a valore economico previsto dal contratto applicato.
Perché l’operazione dell’Ispettorato non era conforme alla norma
Il verbale dell’Ispettorato veronese aveva invece proceduto in senso esattamente opposto rispetto a questa logica unitaria: estraendo l’indennità per il lavoro nelle celle frigorifere dal Ccnl Alimentari, e innestandola artificiosamente nel diverso Ccnl Commercio applicato dall’azienda. Il cosiddetto “salario a spezzatino”, cioè la ricostruzione di un trattamento economico “ideale” mescolando singole voci prese da contratti collettivi diversi, è precisamente ciò che la nuova norma esclude espressamente.
Un ispettore del lavoro che riscontri, in un’azienda del commercio, l’assenza di una specifica indennità prevista invece dal Ccnl del settore alimentare non può più pretendere che quella singola voce venga aggiunta al trattamento economico complessivo altrimenti conforme al Ccnl Commercio applicato: il parametro di adeguatezza va valutato nel suo complesso, non voce per voce pescando da contratti diversi.
Un ulteriore argomento rilevante, offerto dalla parte meno commentata del decreto, riguarda gli articoli 8, 9 e 11, che costruiscono l’architettura complessiva dell’enforcement sul rispetto della normativa. Il sistema prevede indicatori di copertura e adeguatezza, un archivio dei trattamenti economici complessivi presso il Cnel, e un codice alfanumerico unico del Ccnl da riportare in busta paga, utilizzato in modo integrato da Ministero del Lavoro, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Inps e Cnel, per individuare eventuali scostamenti retributivi e programmare in modo mirato l’attività di vigilanza. Il legislatore ha quindi scelto con precisione sia il parametro sia il metodo da utilizzare: una comparazione fra trattamenti economici complessivi, misurata rispetto al contratto leader del settore, e non una verifica frammentaria istituto per istituto.
Il nodo ancora aperto: le rivendicazioni per il periodo precedente al 1° maggio 2026
Resta fermo, però, un aspetto che la stessa pronuncia lascia irrisolto e che merita attenzione: lo scenario tracciato dalla giurisprudenza amministrativa risulta preoccupante, perché lascia spazio a possibili rivendicazioni da parte dei lavoratori che si sentano lesi nei loro presunti diritti di adeguatezza economica, su presupposti analoghi a quelli trattati nella sentenza, ma relativi a periodi precedenti al 1° maggio 2026, cioè antecedenti all’entrata in vigore della nuova disciplina legale sul salario giusto.
Questo significa, in pratica, che se per il futuro la qualificazione legale del Ccnl applicato come parametro di adeguatezza costituzionale offre alle aziende una maggiore certezza operativa, per il passato restano aperte questioni interpretative che potrebbero dar luogo a nuovo contenzioso, basato sui criteri giurisprudenziali elaborati prima dell’intervento normativo, e quindi potenzialmente meno favorevoli alla logica di conformità complessiva oggi sancita dalla legge.