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Sostegno, Tfa e percorsi Indire valgono lo stesso punteggio

September 7, 2026

La strada per ottenere la cattedra cambia a seconda dell’esperienza pregressa, ma il titolo finale garantisce identiche posizioni nelle graduatorie.

I docenti che aspirano a una cattedra sul sostegno non subiranno distinzioni di punteggio in base al percorso formativo scelto per specializzarsi. Il Tribunale Amministrativo Regionale interviene per sedare le proteste di chi ha superato lunghe selezioni e teme di finire scavalcato da colleghi con un iter di studi agevolato. Le graduatorie scolastiche accoglieranno tutti gli aspiranti insegnanti senza creare alcuna gerarchia tra chi ha frequentato i corsi tradizionali universitari e chi ha scelto le nuove vie alternative varate dal Ministero dell’Istruzione. La regola generale stabilita dai giudici sancisce un principio inequivocabile per il pubblico impiego. Iter formativi differenti non producono titoli di abilitazione di serie A e di serie B, a patto che il risultato finale certifichi le medesime competenze professionali. Il legislatore italiano, di fronte alla grave carenza di organico nelle aule, ha deciso di equiparare i due percorsi per immettere rapidamente in ruolo nuovo personale. I magistrati confermano la piena validità legale di questa scelta politica, pensata per tutelare in primo luogo il diritto allo studio degli alunni con disabilità.

Indice

Perché i docenti chiedevano graduatorie separate?

La dura protesta dei professionisti della scuola nasce da una profonda differenza strutturale tra le due vie d’accesso alla cattedra. Il Tfa ordinario, acronimo di Tirocinio Formativo Attivo, richiede un impegno gravoso e tempi lunghi. I candidati devono superare prove selettive rigorose in ingresso, frequentare lezioni universitarie per un totale di sessanta crediti formativi e svolgere un tirocinio obbligatorio sul campo. Il decreto legge 71/2024 ha introdotto una opzione più snella e veloce attraverso i nuovi percorsi Indire. Questa seconda alternativa, riservata unicamente a chi vanta almeno tre anni di servizio specifico sul sostegno, offre un programma ridotto ad appena quaranta crediti formativi. Gli aspiranti non affrontano alcun test di sbarramento per accedere ai corsi e, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, saltano del tutto il tirocinio didattico.

I docenti legati al percorso tradizionale ritenevano profondamente ingiusto equiparare sacrifici accademici così distanti tra loro. La richiesta formale presentata in tribunale mirava a dividere le liste dei precari per dare la precedenza assoluta a chi aveva superato il percorso più lungo e selettivo. I ricorrenti pretendevano l’assegnazione di un peso specifico maggiore al proprio titolo di specializzazione, nel tentativo di arginare la concorrenza dei colleghi formati con il sistema abbreviato.

Come si valuta la differenza tra i due percorsi?

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 14298/2026, respinge le pretese dei ricorrenti e smonta pezzo per pezzo la teoria della presunta disparità di trattamento. I magistrati amministrativi spiegano che una durata più breve del corso di studi non indica affatto una minore qualità della preparazione finale. Il percorso abbreviato rispecchia semplicemente una diversa e più avanzata situazione di partenza del candidato. Chi accede alla formazione statale agevolata non si avvicina alla cattedra per la prima volta, ma porta in dote una solida esperienza professionale maturata direttamente in classe a stretto contatto con gli studenti fragili, oppure possiede una formazione equivalente acquisita in precedenza all’estero.

L’assenza del tirocinio e la riduzione dei crediti accademici servono esattamente a bilanciare le competenze già verificate sul campo nel corso del triennio di supplenze. Il legislatore riconosce il valore inestimabile del lavoro pregresso e lo trasforma in un vero e proprio credito formativo. Questa compensazione logica impedisce alla radice di creare una gerarchia di merito tra i candidati. Una volta terminato il ciclo di studi prescelto, il riconoscimento formale da parte dello Stato diventa identico e produce i medesimi effetti legali per tutti gli insegnanti di sostegno, con la garanzia di pari dignità a prescindere dal tipo di corso frequentato.

Quale interesse prevale sulle pretese dei precari?

La decisione dei giudici amministrativi si fonda su un principio di diritto che colloca l’interesse pubblico in una posizione di superiorità rispetto alle legittime aspettative individuali dei singoli lavoratori. L’esigenza statale di assicurare la continuità didattica ha la priorità assoluta sulle lamentele relative alla potenziale concorrenza interna tra colleghi. Il sistema scolastico italiano soffre ormai da svariati anni di una drammatica carenza di docenti specializzati nell’inclusione scolastica degli alunni con handicap. Le istituzioni ricorrono in modo sistematico a personale del tutto privo di titoli specifici pur di coprire gli enormi buchi presenti nell’organico nazionale.

La riforma introdotta di recente dal Governo punta a risolvere questa emergenza sociale nel minor tempo possibile. L’obiettivo primario e indifferibile della legge consiste nell’aumentare in modo rapido il bacino degli insegnanti specializzati a disposizione delle segreterie scolastiche. Il tribunale stabilisce con chiarezza che questa urgenza collettiva prevale sul desiderio dei diplomati Tfa di mantenere una sorta di numero chiuso per proteggere la propria posizione lavorativa. Le future graduatorie provinciali accoglieranno tutti i titoli in un unico elenco incrociato. Le amministrazioni assegneranno a ciascun candidato il medesimo punteggio base per la qualifica conseguita e azzereranno ogni tipo di penalizzazione per chi ha sfruttato le norme a favore dell’esperienza pregressa.