Elephants

Sport dilettantistico, tornano i premi esenti fino a 300 euro

September 5, 2026

Il decreto 38 riattiva l’agevolazione fiscale per i compensi di gara destinati agli atleti, ma il superamento della soglia fa scattare il prelievo retroattivo su tutte le somme.

Il decreto 38, entrato in vigore il 28 marzo, ripristina per l’anno 2026 una misura fiscale attesa dal mondo dello sport di base: l’esenzione dalla ritenuta d’acconto sui premi corrisposti agli atleti dilettanti fino a un valore massimo di 300 euro all’anno. La disposizione riapre una parentesi di favore per il settore dilettantistico, ma introduce confini applicativi molto stretti rispetto al passato. Lo sconto sulle imposte non riguarda infatti la totalità degli operatori sportivi, perché esclude espressamente i tecnici e gli allenatori. La regola generale stabilita dal legislatore impone una franchigia temporanea valida per le somme erogate a titolo di riconoscimento per i risultati agonistici. Tuttavia, il meccanismo operativo nasconde un’insidia rilevante per i bilanci degli enti: la soglia non opera come franchigia parziale, ma vincola la tassazione dell’intero importo annuale.

Indice

Quali soggetti beneficiano dell’esenzione sui premi?

La gestione tributaria dei compensi extra nelle gare amatoriali genera spesso dubbi tra i dirigenti delle associazioni. Molte realtà rischiano infatti di applicare il beneficio fiscale a figure non contemplate dalla nuova legge, con il pericolo di subire sanzioni durante i controlli.

La misura introdotta dal decreto 38 riserva l’esenzione fiscale in modo esclusivo agli atleti dilettanti. Rispetto all’impianto originario delineato dal precedente decreto legislativo 36/2021, il perimetro soggettivo appare dunque ridotto. La prima versione della riforma riconosceva infatti l’agevolazione anche ai tecnici sportivi, come preparatori e allenatori. Con il nuovo provvedimento, invece, i premi destinati al personale tecnico restano esclusi dal beneficio e subiscono subito il prelievo ordinario alla fonte.

Le società sportive devono quindi distinguere con precisione il ruolo del percettore prima di emettere il pagamento. Se la somma va a premiare la prestazione sul campo del singolo tesserato in gara, la ritenuta non si applica entro il tetto previsto. Se il compenso premiale viene invece attribuito al responsabile tecnico della squadra, la somma sconta la ritenuta fiscale senza alcuna franchigia.

Quali requisiti richiede l’erogazione del premio?

L’erogazione di somme di denaro a favore dei tesserati richiede la presenza di presupposti legali precisi. Non ogni dazione finanziaria può infatti qualificarsi come premio sportivo ai fini dell’esenzione dalle imposte.

L’articolo 36 del decreto legislativo 36/2021 stabilisce che le somme devono derivare da risultati oggettivi conseguiti all’interno di manifestazioni sportive dilettantistiche. La legge ammette il beneficio anche per le somme corrisposte a titolo di partecipazione a raduni ufficiali.

Sotto il profilo degli enti erogatori, la norma fissa un elenco tassativo di soggetti abilitati. Possono riconoscere il premio esente:

Se il riconoscimento economico proviene da un soggetto estraneo a questa lista, il regime agevolato decade e il sostituto di imposta deve prelevare il tributo dovuto.

Come funzionava la disciplina prima della riforma?

Il settore dilettantistico ha vissuto negli ultimi anni una profonda metamorfosi che ha cancellato i vecchi punti di riferimento contabili. In passato, la disciplina dei premi si confondeva con quella dei compensi ordinari, generando un quadro di ampia esenzione che oggi non esiste più.

Prima dell’avvio della riforma dello sport, i premi godevano infatti del medesimo trattamento di favore riservato ai compensi per prestazioni sportive. Entrambe le voci confluivano nell’ampia soglia di esenzione fiscale fino a 10mila euro annui.

Sul piano concettuale, tuttavia, le due somme presentano una natura giuridica differente. I compensi rappresentano il corrispettivo diretto per una prestazione lavorativa o un servizio reso alla società. I premi sportivi, al contrario, non costituiscono la controprestazione di un lavoro, ma un mero riconoscimento di merito legato alla partecipazione e al successo nelle competizioni agonistiche.

La separazione delle due categorie ha spinto il legislatore a ridefinire le regole tributarie con interventi ripetuti, che hanno progressivamente ristretto il perimetro di favore fino all’attuale limite ridotto di 300 euro all’anno.

Come si calcola il superamento del tetto di 300 euro?

La quantificazione della soglia rappresenta il passaggio più delicato per le segreterie amministrative. L’errore più comune consiste nel considerare il limite di 300 euro come un tetto applicabile a ogni singola gara o manifestazione.

La regola prescrive invece una valutazione complessiva. Per verificare il rispetto del limite occorre sommare tutti i premi che lo stesso sostituto d’imposta riconosce al medesimo atleta nel corso dell’intero anno solare. Se l’atleta supera anche solo di un euro la soglia annuale, la misura agevolativa cessa di operare con effetto radicale.

In caso di sforamento, l’aliquota fiscale non colpisce unicamente la parte che eccede i 300 euro. Il prelievo si applica all’intero importo erogato nell’anno. Questo significa che la società deve recuperare la ritenuta anche sulle somme corrisposte in precedenza, le quali erano state erogate senza trattenuta perché inferiori alla soglia.

Un esempio numerico chiarisce il rischio: se un atleta riceve due premi da 200 euro dalla stessa società in momenti diversi, il primo pagamento è esente. Con il secondo versamento il totale sale a 400 euro. La società deve allora calcolare la ritenuta sull’intera cifra di 400 euro, effettuando il conguaglio a carico dell’atleta.

Cosa accade ai compensi versati prima del 28 marzo?

L’efficacia temporale del nuovo decreto impone una gestione complessa dell’anno fiscale in corso. Il provvedimento ha infatti una validità a termine che non copre l’intera annata solare con le medesime regole.

La norma stabilisce che l’esenzione opera solo per il periodo compreso tra il 28 marzo e il 31 dicembre 2026. Nonostante questa decorrenza specifica, la verifica del tetto dei 300 euro impone di guardare anche al passato recente. I sodalizi sportivi devono infatti conteggiare nella somma annuale pure i premi attribuiti a partire dal 1° gennaio fino al 27 marzo.

Queste somme iniziali avevano già subito, al momento del pagamento, la ritenuta del 20 per cento prevista dalla normativa ordinaria. Tali importi concorrono comunque al raggiungimento della franchigia di 300 euro per l’anno d’imposta.

Se un atleta ha percepito 250 euro a febbraio con trattenuta fiscale, la società potrà erogare a maggio solo ulteriori 50 euro senza prelievo. Qualsiasi somma successiva farà scattare la tassazione integrale, con un aggravio contabile notevole per le strutture sportive dilettantistiche.

Quali modifiche servono per stabilizzare la norma?

Le criticità applicative della normativa evidenziano la necessità di una revisione strutturale del sistema dei premi per lo sport amatoriale. La transitorietà della misura lascia infatti i dirigenti in uno stato di costante precarietà organizzativa.

Il limite principale della disciplina attuale risiede nel carattere relativo della franchigia. Per semplificare la vita degli enti sportivi serve una soglia di esenzione assoluta. In questo modello alternativo, la ritenuta alla fonte scatterebbe solo sulla parte che supera il tetto prestabilito, senza recuperi a ritroso sui compensi già liquidati.

Un assetto stabile e definitivo garantirebbe una maggiore sicurezza agli organismi di promozione sportiva e alle federazioni. Un quadro normativo certo eviterebbe calcoli retroattivi complessi e sosterrebbe in modo trasparente l’attività dei giovani atleti dilettanti su tutto il territorio nazionale.

In sintesi

L’esenzione dalla ritenuta d’acconto fino a 300 euro annui riguarda soltanto i premi sportivi corrisposti agli atleti dilettanti.

Restano quindi esclusi i premi destinati ai tecnici. Il beneficio si applica ai compensi legati ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive o alla partecipazione a raduni organizzati da Coni, Cip, federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive dilettantistiche.

Per verificare il limite dei 300 euro non si guarda al singolo premio, ma alla somma complessiva ricevuta, nello stesso anno d’imposta, dallo stesso sostituto d’imposta.

Se il totale supera la soglia, la ritenuta non si applica soltanto alla parte eccedente: colpisce l’intero importo erogato nell’anno.

In pratica, 299 euro restano sotto soglia. A 301 euro, invece, il Fisco smette di fare lo spettatore e scende in campo.