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Stipendi statali, tasse al 15% sul trattamento accessorio: sconto fino a 800 euro, chi ne ha diritto e chi rischia di perderlo

October 20, 2026

Un’imposta al 15% su una parte dello stipendio, invece della normale tassazione Irpef. È il regime agevolato previsto per il 2026 per il trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici non dirigenti.

Una misura che può alleggerire il prelievo fiscale su indennità e altre componenti della retribuzione, ma che prevede condizioni precise per poter essere applicata. A fare chiarezza è l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 186 del 16 ottobre 2026, che interviene su alcuni dubbi relativi al limite di reddito, all’importo massimo detassabile e al rapporto con la tassazione separata.

Detassazione al 15%, chi può beneficiarne

La misura è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2026, all’articolo 1, comma 237, della legge n. 199 del 30 dicembre 2025. Per il solo anno 2026, i compensi per il trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici non dirigenti possono essere assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 15%.

Il beneficio riguarda anche le indennità di natura fissa e continuativa. Per accedervi, tuttavia, il reddito da lavoro dipendente del beneficiario non deve superare i 50mila euro.

Sono esclusi i dirigenti e il personale delle Forze armate e di polizia già destinatario delle specifiche agevolazioni fiscali previste dalla normativa di settore. Per i dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale che beneficiano di determinate misure fiscali già esistenti, la nuova agevolazione si aggiunge a quelle previste.

Il tetto è di 800 euro: cosa succede se si supera

Uno dei chiarimenti riguarda il limite massimo su cui applicare l’imposta sostitutiva. La tassazione al 15% si applica a un imponibile non superiore a 800 euro complessivi nell’anno. Questo significa che, se un dipendente riceve 1.200 euro di trattamento accessorio agevolabile nel 2026, l’imposta sostitutiva si applica soltanto sugli 800 euro ammessi dalla norma. I restanti 400 euro sono tassati secondo le regole ordinarie.

Il limite, quindi, non indica l’importo massimo che si può ricevere come trattamento accessorio, ma la quota di compensi che può beneficiare dell’aliquota ridotta.

La soglia di 50mila euro si calcola sul 2026

L’Agenzia delle Entrate conferma che il requisito reddituale deve essere verificato con riferimento al periodo d’imposta 2026. Non conta, dunque, il reddito percepito nel 2025: per stabilire se si ha diritto alla detassazione bisogna considerare quello maturato nell’anno in corso.

Nel calcolo devono essere inclusi i redditi da lavoro dipendente derivanti anche da più rapporti lavorativi. Vanno inoltre considerate le pensioni di ogni genere e gli assegni equiparati ai redditi da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49 del Tuir. Il chiarimento può essere importante per chi, oltre a lavorare nella pubblica amministrazione, percepisce anche una pensione: se la somma dei redditi rilevanti supera i 50mila euro, viene meno il requisito per accedere all’agevolazione.

Sono invece esclusi dal calcolo i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente disciplinati dall’articolo 50 del Tuir, come precisato dall’Agenzia.

Si può rinunciare allo sconto fiscale?

La legge prevede la possibilità di rinunciare espressamente all’imposta sostitutiva attraverso una dichiarazione scritta. In questo caso, se ricorrono le condizioni previste dal Tuir, i compensi accessori possono essere assoggettati a tassazione separata.

La tassazione separata è un regime fiscale distinto da quello ordinario, applicabile a determinate categorie di redditi, tra cui alcuni emolumenti arretrati. La sua applicazione dipende dalle caratteristiche delle somme e dalle condizioni stabilite dalla normativa: non è quindi automatica per qualsiasi compenso accessorio.

Il chiarimento dell’Agenzia riguarda proprio il coordinamento tra i due regimi: l’imposta sostitutiva del 15% rappresenta il trattamento previsto dalla norma per le somme che possiedono i requisiti richiesti, fatta salva la rinuncia scritta del lavoratore.

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