Il Ministero del Lavoro chiarisce le regole sul modello Tfr3. Versamento automatico di azienda e dipendente anche in caso di quota parziale.
Il Ministero del Lavoro chiarisce i dubbi di aziende e consulenti sulle nuove regole in vigore dal 1° luglio 2026. Con una nota ufficiale pubblicata il 21 agosto, il dicastero stabilisce che la destinazione di una sola parte del Trattamento di fine rapporto al fondo pensione negoziale fa scattare in ogni caso l’adesione automatica. La scelta comporta il versamento immediato dei contributi minimi obbligatori sia per il lavoratore sia per il datore di lavoro.
Indice
- Il nodo del Tfr parziale e la lettera A
- L’esenzione per i redditi bassi nella lettera B
- Come funziona l’adesione esplicita
- Decorrenze e un esempio pratico in azienda
Il nodo del Tfr parziale e la lettera A
La questione principale ruota attorno alla compilazione della lettera A del modulo Tfr3, attualmente disponibile in forma di bozza in attesa del decreto interministeriale Lavoro-Economia. I professionisti del settore si interrogavano sulle conseguenze di una scelta specifica del dipendente: la volontà di conferire al fondo di categoria solo una quota percentuale del Tfr, in base alle previsioni del contratto collettivo.
Il Ministero elimina ogni incertezza interpretativa. La selezione di questa opzione rientra a pieno titolo nel perimetro dell’adesione automatica alla previdenza complementare. Di conseguenza, il datore di lavoro e il lavoratore devono versare le rispettive quote di contribuzione minima previste dagli accordi collettivi. L’automatismo si attiva senza eccezioni, sia per i soggetti alla prima assunzione assoluta dal 1° luglio 2026, sia per i dipendenti con precedenti rapporti di lavoro alle spalle.
L’esenzione per i redditi bassi nella lettera B
Il secondo snodo interpretativo affronta la situazione dei lavoratori con redditi bassi. La legge permette di rinunciare al versamento della contribuzione a proprio carico se la retribuzione annua lorda non supera l’importo dell’assegno sociale Inps.
Il lavoratore formalizza questa volontà con la compilazione della lettera B del modello Tfr3. Anche di fronte a questa rinuncia esplicita alla trattenuta in busta paga, il Ministero precisa che l’adesione al fondo pensione complementare mantiene la sua natura di adesione automatica a tutti gli effetti. Il perimetro normativo della procedura non decade a causa dello stipendio ridotto.
Come funziona l’adesione esplicita
Per uscire dal percorso tracciato dall’adesione automatica serve una dichiarazione di segno opposto. L’adesione si considera esplicita e volontaria solo se il lavoratore compila la lettera C del modello Tfr3 entro il termine perentorio di 60 giorni dall’assunzione.
Con questo passaggio formale, il dipendente attua tre decisioni contemporanee:
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rinuncia espressamente all’adesione automatica;
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sceglie un fondo pensione diverso da quello negoziale competente;
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indica la misura totale o parziale del Tfr da conferire alla previdenza integrativa.
Decorrenze e un esempio pratico in azienda
Le regole sulle tempistiche seguono un doppio binario per evitare vuoti di copertura. Il conferimento del Trattamento di fine rapporto produce i suoi effetti sempre a partire dalla data di assunzione. Per i contributi aggiuntivi, invece, le aziende devono seguire le regole interne e le modalità operative fissate dagli statuti del singolo fondo pensione prescelto.
Per tradurre la teoria in pratica, ipotizziamo un lavoratore assunto il 10 settembre 2026. Egli compila la lettera A del modulo Tfr3 e decide di destinare al fondo di categoria solo il 50% del proprio Tfr, al fine di trattenere il resto in azienda. Nonostante la scelta parziale, egli entra in modo diretto nel meccanismo dell’adesione automatica. Dal primo giorno di lavoro, l’azienda accantona metà Tfr nel fondo. In aggiunta, dal mese successivo o in base al regolamento del fondo stesso, scattano i versamenti dei contributi minimi obbligatori trattenuti in busta paga al dipendente e versati di tasca propria dal datore di lavoro.